Imposta di registro - Responsabilità delle parti anche in caso di registrazione telematica
CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 12 marzo 2015, n. 5016
Tributi - Imposte indirette - Imposta di registro - Notaio - Registrazione telematica ex Dlgs. n. 463/1997 - Compravendita immobiliare - Errore - Assoggettamento ad imposta - Contribuenti - Sussiste
In fatto
L'Agenzia delle entrate ha notificato ai contribuenti D.M. e F.M. avvisi di liquidazione per imposta di registro, ipotecaria e catastale concernenti la compravendita da loro stipulata registrata telematicamente dal notaio rogate, che sono stati annullati dalla Commissione tributaria provinciale, adita da M. e D.
La Commissione tributaria regionale ha respinto l'appello dell'ufficio, facendo leva sul dato che la legge ravvisa nei notaio l’unico soggetto abilitato a versare l'imposta, di guisa che, ha soggiunto, i contribuenti non hanno alcuna possibilità di controllarne la correttezza dell'operato, essendo onerati soltanto di fornire la provvista necessaria ai pagamenti dovuti.
Avverso questa sentenza propone ricorso l'Agenzia delle entrate, per ottenerne la cassazione, affidandolo ad un unico motivo, al quale non v'è replica.
In diritto.
1. - Il ricorso può essere definito in camera di consiglio, risultando manifestamente fondato.
1.1.- La questione posta con l'unico motivo di ricorso, proposto ex articolo 360, Io comma, n. 3, c.p.c., col quale l'Agenzia lamenta la violazione e falsa applicazione dell'articolo 57 del d,p.r. n. 131 del 1986 e dell’articolo 1292 del codice civile, può essere agevolmente risolta alla luce del principio che la corte (Cass. 10 agosto 2010, n. 18493) ha già avuto occasione di affermare, secondo cui la notificazione dell’avviso di liquidazione per l’integrazione dell’imposta versata, notificato al notaio rogante che, in sede di rogito di compravendita immobiliare si sia avvalso della procedura di registrazione telematica, ai sensi del d.leg. n. 463 del 1997, come modificato dal d.leg. n. 9 del 2000, ed in tale veste abbia provveduto alla relativa autoliquidazione ed al corrispondente versamento vaie, solo, a costituirlo quale responsabile d’imposta, tenuto all’integrazione del versamento, ex art. 13 d.leg. n. 472 del 1997, ma non incide sul principio, fissato dall’art. 57 d.p.r. n. 131 dei 1986, per cui soggetti obbligati al pagamento dell’imposta restano le parti sostanziali dell’atto medesimo.
1.2. -Principio, questo, destinato a rimanere fermo anche nel caso in cui il notaio rogante abbia omesso di provvedere al versamento delle somme destinate al pagamento (Cass. 12 giugno 2009, n. 13653).
2. - Segue l'accoglimento del ricorso, con cassazione della sentenza impugnata.
Non occorrendo ulteriori accertamenti dì fette, il giudizio va deciso nel merito, col rigetto dell'impugnazione originariamente proposta.
2.1. -Le spese concernenti i gradi di merito vanno compensate, in considerazione della peculiarità della controversia.
Quelle concernenti il giudizio di legittimità seguono, invece, la soccombenza.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, respinge l'impugnazione originariamente proposta. Compensa le spese inerenti alle fasi dì merito e condanna il contribuente a rifondere quelle inerenti ai giudizio di legittimità, che liquida in euro 1300,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.
Fonte: http://www.teleconsul.it/leggiArticolo.aspx?id=309717&tip=ul