Imposta di registro, ipotecaria e catastale fisse per le vendite giudiziarie di immobili

L'art. 16 del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, prevede che:

- gli atti e i provvedimenti recanti il trasferimento della proprietà o di diritti reali su beni immobili emessi nell'ambito di una procedura giudiziaria di espropriazione immobiliare di cui al libro III, titolo II, capo IV, del codice di procedura civile, ovvero di una procedura di vendita di cui all'articolo 107 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono assoggettati alle imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 euro ciascuna a condizione che l'acquirente dichiari che intende trasferirli entro due anni;

- se l'acquirente non trasferisce i beni acquistati con la precedente agevolazione entro il biennio, le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono dovute nella misura ordinaria e si applica una sanzione amministrativa del 30 per cento oltre agli interessi di mora di cui all'articolo 55, comma 4, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. Dalla scadenza del biennio decorre il termine per il recupero delle imposte ordinarie da parte dell'amministrazione finanziaria.

La normativa agevolativa sopra citata si applica dal 16 febbraio 2016 (data di entrata in vigore del decreto legge) sino al 31 dicembre 2016.

Si ritiene che:

- l'agevolazione sia applicabile ad ogni soggetto acquirente (persone fisiche o giuridiche, privati o esercenti imprese, arti o professioni) e ad ogni tipologia di immobili (fabbricati, abitativi o strumentali, terreni);

- se il trasferimento ha ad oggetto un fabbricato ad uso abitativo che, in assenza della applicazione dell'agevolazione in esame, sarebbe soggetto alle ordinarie imposte di registro (2% se prima casa, 9% nelle altre ipotesi), ipotecaria (50 euro) e catastale (50 euro), a seguito della richiesta di applicazione delle agevolazioni in esame l'imposta di registro si applicherà in misura fissa (200 euro), ma anche l'imposta ipotecaria e l'imposta catastale si applicheranno nella misura di euro 200 ciascuna;

- se il trasferimento agevolato rientra nell'ambito applicativo dell'Iva, quest'ultima imposta trova ordinaria applicazione e l'agevolazione si applica alle sole imposte di registro, ipotecaria e catastale qualora dovute in misura proporzionale in deroga al principio di alternatività con l’Iva (ad esempio, se oggetto di trasferimento agevolato è un fabbricato strumentale per natura, imponibile o esente, le imposte ipotecarie e catastale, ordinariamente dovute con l'aliquota del 3% (imposta ipotecaria) e dell'1% (imposta catastale), verranno corrisposte – ove trovi applicazione la presente agevolazione – nella misura fissa di 200 euro ciascuna;

- il ritrasferimento nel biennio possa determinare plusvalenze tassabili ai sensi del D.P.R. 917/1986.

 

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