Imposta di bollo sul duplicato informatico di un documento amministrativo informatico prodotto in conformità alle disposizioni del CAD. La risposta a interpello n. 45/2019 dell'Agenzia delle Entrate

Agenzia delle Entrate

Risposta n. 45

Roma, 12 febbraio 2019

OGGETTO: Imposta di bollo sul duplicato informatico di un documento amministrativo informatico prodotto in conformità alle disposizioni del Codice dell’Amministrazione Digitale. Interpello Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212.

 

Con l’interpello specificato in oggetto, è stato esposto il seguente

Quesito

La Regione XXX fa presente di avere avviato un processo di dematerializzazione degli atti monocratici e collegiali degli uffici e degli organi della giunta regionale, in adempimento degli obblighi previsti dal D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, (Codice dell’Amministrazione Digitale - CDA) e delle relative regole tecniche dettate dal D.P.C.M. 13 novembre 2014.

Al riguardo, la Regione istante precisa, che dal 1° luglio 2018 sono stati dematerializzati gli atti monocratici (decreti del presidente della giunta regionale, del segretario generale, dei direttori generali, dei vicedirettori generali e dei dirigenti) e successivamente sarà attuata la dematerializzazione degli atti collegiali della giunta regionale.

L’istante rileva che, in linea generale, è dovuto da parte del richiedente il pagamento dell’imposta di bollo ai sensi del DPR n. 642 del 1972, per la produzione e il rilascio di copie conformi sia analogiche che informatiche, di documenti sia analogici che informatici (di cui agli articoli 22, 23 e 23-bis del CAD).

L’interpellante aggiunge, inoltre, che il CAD prevede, altresì, la possibilità di produrre e rilasciare duplicati informatici di documenti informatici, da trasmettere via PEC al richiedente, e a tale proposito indica le seguenti norme:

-l’articolo 1, lettera i-quinquies del CAD, che definisce duplicato informatico "il documento informatico ottenuto mediante la memorizzazione, sullo stesso dispositivo o su dispositivi diversi, della medesima sequenza di valori binari del documento originario";

-l’articolo 23-bis del CAD, dispone che "i duplicati informatici hanno il medesimo valore giuridico, ad ogni effetto di legge, del documento informatico da cui sono tratti, se prodotti in conformità alle Linee guida";

-l’articolo 5 delle regole tecniche, prevede che “il duplicato informatico di un documento informatico di cui all'art. 23-bis, comma 1, del Codice è prodotto mediante processi e strumenti che assicurino che il documento informatico ottenuto sullo stesso sistema di memorizzazione, o su un sistema diverso, contenga la stessa sequenza di bit del documento informatico di origine”.

Al riguardo, evidenzia, che il duplicato informatico costituisce, a tutti gli effetti un originale, per cui non occorre alcuna attestazione di conformità da parte del pubblico ufficiale; ed è originato con modalità informatiche e trasferito al richiedente soltanto per via telematica.

Premesso quanto sopra, la Regione interpellante chiede di conoscere se il duplicato informatico di un documento amministrativo informatico prodotto in conformità alle disposizioni del Codice dell’Amministrazione Digitale, debba essere assoggettato all’imposta di bollo.

 

Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente

L’interpellante fa presente che l’articolo 1, comma 593, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (legge di stabilità 2014), ha modificato l’articolo 4 della tariffa, parte prima, allegata D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, inserendo il comma 1-quater, che assoggetta all'imposta di bollo fin dall’origine, nella misura di 16,00 euro, gli “Atti e provvedimenti degli organi dell’Amministrazione dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, loro consorzi e associazioni, delle comunità montane e delle unità sanitarie locali, nonché quelli degli enti pubblici in relazione alla tenuta di pubblici registri, rilasciati per via telematica anche in estratto o in copia dichiarata conforme all’originale a coloro che ne abbiano fatta richiesta...”.

La Regione XXX ritiene che il duplicato informatico oggetto del presente quesito, non deve essere assoggettato all’imposta di bollo, considerato che l’elenco degli atti contenuto nella tariffa ha carattere tassativo, e il comma 1- quater all’articolo 4 non richiama espressamente il predetto duplicato.

 

Parere dell’Agenzia delle Entrate

Per quanto attiene alla fattispecie proposta con la presente istanza di interpello, si rileva che le che l’articolo 1, comma 1, della tariffa, parte prima, allegata al DPR 26 ottobre 1972, n. 642, prevede l’applicazione dell’imposta di bollo nella misura di euro 16,00, per ogni foglio, per gli “Atti rogati, ricevuti o autenticati da notai o da altri pubblici ufficiali e certificati, estratti di qualunque atto o documento e copie dichiarate conformi all’originale rilasciati dagli stessi”.

La nota 1 in calce al suindicato articolo specifica che “Per le copie dichiarate conformi, l’imposta, salva specifica disposizione, è dovuta indipendentemente dal trattamento previsto per l’originale”.

L’articolo 5, comma 1, lettera b) del richiamato DPR. n. 642 del 1972, a sua volta, precisa che “per copia si intende la riproduzione, parziale o totale, di atti, documenti e registri dichiarata conforme all’originale da colui che l’ha rilasciata".

Occorre osservare che la nozione di "copia" è giuridicamente e autonomamente definita e che la copia conforme costituisce, ai fini dell'imposta di bollo, autonomo presupposto di imposizione rispetto al documento originale.

Dal chiaro dettato della norma emerge, dunque, che, salvo le ipotesi espressamente previste dalla legge, le copie conformi devono essere assoggettate all’imposta di bollo nella misura di euro 16,00.

Il presupposto per l’applicazione dell’imposta di bollo, previsto dall’articolo 1 della tariffa, si realizza, quindi, quando sulle copie è presente la dichiarazione di conformità all’originale redatta dal soggetto che rilascia la copia. Relativamente ai documenti informatici, si osserva che il D.Lgs. 7 marzo

2005, n. 82 (recante il Codice dell’amministrazione digitale) definisce, all’articolo 1, comma 1, lettera i-quinquies), il duplicato informatico come “… il documento informatico ottenuto mediante la memorizzazione, sullo stesso dispositivo o su dispositivi diversi, della medesima sequenza di valori binari del documento originario”.

Il successivo articolo 23-bis (Duplicati e copie informatiche di documenti informatici) al comma 1, dispone che “I duplicati informatici hanno il medesimo valore giuridico, ad ogni effetto di legge, del documento informatico da cui sono tratti, se prodotti in conformità alle linee giuda”.

Il DPRCM 13 novembre 2014 recante (Regole tecniche in materia di formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei documenti informatici nonché di formazione e conservazione dei documenti informatici delle pubbliche amministrazioni ai sensi degli articoli 20, 22, 23-bis, 23-ter, 40, comma 1, 41, e 71, comma 1, del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005” all’articolo 5, comma 1, stabilisce che “Il duplicato informatico di un documento informatico di cui all’art. 23-bis, comma 1, del Codice è prodotto mediante processi e strumenti che assicurino che il documento informatico ottenuto sullo stesso sistema di memorizzazione, o su un sistema diverso, contenga la stessa sequenza di bit del documento informatico di origine”.

In particolare, dal punto di vista tecnico il duplicato è, pertanto, identico ed indistinguibile dall’originale e si ottiene replicando il file originale stesso.

Dall’esame delle norme sopra riportate, risulta che il presupposto impositivo dell’imposta di bollo definito dall’articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al DPR n. 642 del 1972, si realizza solo per le copie informatiche di documenti informatici munite di dichiarazione di conformità all’originale attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.

Per i duplicati informatici di documenti informatici di cui all’articolo 23- bis, comma 1, del D.Lgs. n. 82 del 2005 non è, invece, prevista, come rilevato dalla Regione istante, alcuna dichiarazione di conformità all’originale, e, dunque, il rilascio di detti documenti non realizza il presupposto dell’imposta di bollo previsto dal citato articolo 1 della tariffa.

Premesso quanto sopra, pertanto, si ritiene che per il rilascio dei duplicati informatici di un documento amministrativo informatico non deve essere applicata l’imposta di bollo.

 
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