Il riferimento ad un frazionamento catastale non ancora approvato è valido ai fini della individuazione dell'oggetto del contratto
Ai fini dell'individuazione dell'oggetto di un contratto di trasferimento immobiliare, costituisce fondamentale strumento interpretativo l'utilizzazione dei dati risultanti dal tipo di frazionamento cui le parti abbiano fatto specifico riferimento, senza che assuma rilievo la circostanza che, alla data della stipulazione, il medesimo frazionamento non risultasse ancora approvato, venendo esso in considerazione non già nella sua efficacia tipica di atto della procedura di variazione catastale, che si perfeziona soltanto a seguito della approvazione, ma quale documento integrativo del negozio, formato sull'accordo dei contraenti (Cassazione, sentenza 3 settembre 2013, n. 20131, sez. I civile).