Il Provvedimento per l’assolvimento degli obblighi relativi alla Tobin tax (Provvedimento prot. n.2013/87896 del 18 luglio 2013)

Agenzia delle Entrate

PROVVEDIMENTO Prot. 2013/87896

Imposta sulle transazioni finanziarie di cui all’articolo 1, comma 491, 492 e 495 della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Definizione degli adempimenti dichiarativi, delle modalità di versamento dell’imposta, dei relativi obblighi strumentali, delle modalità di rimborso, ai sensi dell’articolo 19, commi 5 e 8 e dell’articolo 22 del decreto del Ministro dell'economia e finanze del 21 febbraio 2013, come modificato dal decreto del Ministro dell'economia e finanze del 18 marzo 2013.

 

(Pubblicato sul sito dell’Agenzia delle Entrate il 18/07/13)

 

 

 

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento

 

Dispone:

 

 

1. Intermediari responsabili del versamento dell’imposta

1.1 Per le operazioni soggette all’imposta di cui all’articolo 1, commi 491, 492 e 495 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (di seguito legge di stabilità 2013), sono responsabili del versamento dell’imposta le banche e le imprese di investimento e gli altri soggetti comunque denominati, ivi compresi gli intermediari non residenti nel territorio dello Stato, autorizzati nello Stato d’origine all’esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività d’investimento assimilabili a quelle indicate nel decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (di seguito TUF), all’articolo 1, comma 5, lettere a) (“negoziazione per conto proprio”), b) (“esecuzione di ordini per conto dei clienti”) ed e) (“ricezione e trasmissione di ordini”), ad esclusione delle attività consistenti nel mettere in contatto due o più investitori.

 

2. Altri soggetti responsabili del versamento dell’imposta

2.1 Per le operazioni soggette all’imposta di cui all’articolo 1, commi 491 e 492 della legge di stabilità 2013, i soggetti di seguito indicati sono tenuti al versamento dell’imposta, alle condizioni di seguito specificate:

a) i soggetti abilitati a prestare servizi di gestione collettiva del risparmio o di gestione, di portafoglio (anche mediante intestazione fiduciaria), ivi compresi i soggetti, comunque denominati, non residenti nel territorio dello Stato autorizzati nello Stato d’origine all’esercizio delle attività assimilabili a quelle indicate nel TUF, all’articolo 1, comma 5, lettere g) (“gestione di portafogli”) e all’articolo 1, comma 1, lettera n) (“gestione collettiva del risparmio), per le operazioni effettuate nell’ambito di tali attività, sempreché tali soggetti non si avvalgano di altro responsabile d’imposta per l’esecuzione degli ordini di negoziazione;

b) le società fiduciarie, ivi comprese le società non residenti nel territorio dello Stato, comunque denominate, autorizzate nello Stato di origine all’esercizio di attività assimilabili all’amministrazione di beni per conto terzi di cui all’articolo 1 della legge 23 novembre 1939 n. 1966, per le operazioni effettuate nell’ambito di intestazioni a proprio nome e per conto dei fiducianti di strumenti finanziari, sempreché la società fiduciaria non si avvalga di altro responsabile d’imposta per l’esecuzione degli ordini di negoziazione, ovvero il fiduciante attesti che l’imposta relativa a tale operazione sia stata già applicata;

c) i notai e gli altri soggetti che intervengono nelle operazioni effettuate tramite la formazione o l’autentica di atti, compresi quelli esercenti l’attività fuori dal territorio dello Stato, sempreché il contribuente non attesti che l’imposta sia stata già applicata. Per le operazioni effettuate tramite atti formati o autenticati all’estero e oggetto di deposito presso un notaio esercente in Italia, l’imposta deve essere versata da tale ultimo soggetto, sempreché il contribuente non attesti che l’imposta sia stata già applicata.

2.2 Per le operazioni soggette all’imposta effettuate senza l’intervento dei soggetti indicati ai punti l e 2.1 del presente provvedimento, l’imposta è versata dal contribuente.

 

3. Obbligo di versamento dell’imposta

 

3.1 Regole generali

3.1.1 Gli intermediari e gli altri soggetti che intervengono nell’operazione, di cui ai punti 1 e 2.1 del presente provvedimento, non sono tenuti al versamento dell’imposta nel caso in cui il contribuente attesti, salvo quanto previsto al punto 3.1.2, che l’operazione rientra tra le ipotesi di esclusione indicate all’articolo 15 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 21 febbraio 2013 (di seguito “ decreto”) o di esenzione indicate all’articolo 16 del decreto stesso e nelle ipotesi in cui non sappiano o non abbiano ragione di sapere, in base all’ordinaria diligenza, che l’attestazione del contribuente è falsa o non affidabile. L’attestazione consiste nella dichiarazione in forma scritta, da parte del contribuente, del ricorrere dei presupposti delle suddette esenzioni o esclusioni.

3.1.2 Gli intermediari e gli altri soggetti che intervengono nell’operazione, di cui ai punti 1 e 2.1 del presente provvedimento, possono non richiedere l’attestazione di cui al punto 3.1.1, quando il ricorrere dei presupposti di esclusione o esenzione è verificabile sulla base della natura tecnica delle operazioni o sulla base di informazioni pubblicamente disponibili o di cui tali intermediari o soggetti dispongono in adempimento degli obblighi in materia di antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo. In tali casi rimane ferma la responsabilità degli intermediari e degli altri soggetti che intervengono nell’operazione, di cui ai punti 1 e 2.1 del presente provvedimento in caso di negligenza, imperizia o imprudenza.

3.1.3 Nei casi previsti dal primo periodo del comma 4 dell’articolo 19 del decreto, qualora nell’esecuzione dell’operazione intervengano più soggetti tra quelli indicati al punto 1, l’imposta è versata da colui che riceve direttamente dall’acquirente o dalla controparte finale l’ordine di esecuzione.

3.1.4 Nei casi di cui al punto 3.1.3, qualora l’acquirente o la controparte finale sia uno dei soggetti di cui al punto 1 e sia localizzato in Stati o territori con i quali sono in vigore accordi per lo scambio di informazioni o per l’assistenza al recupero dei crediti, individuati con i provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate di cui all’articolo 19, comma 4, terzo periodo del decreto, il medesimo provvede direttamente al versamento dell’imposta.

3.1.5 Nei casi di cui al punto 3.1.3, salvo quanto previsto ai successivi punti 3.1.7, 4.1.1, alinea II) e 4.1.5, i soggetti di cui al punto 1, non localizzati in Stati o territori con i quali sono in vigore accordi per lo scambio di informazioni o per l’assistenza al recupero dei crediti, come individuati con i provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate di cui all’articolo 19, comma 4, terzo periodo del decreto, che a qualsiasi titolo intervengano nell’esecuzione dell’operazione, si considerano, ai fini del versamento e degli obblighi dichiarativi di cui all’articolo 19 del decreto, acquirenti o controparti finali. In tale caso, rimane comunque fermo che il saldo netto, di cui all’articolo 4 del decreto, deve essere calcolato per ciascun soggetto passivo come individuato in base all’articolo 5 del decreto, senza tener conto, a tal fine, della previsione di cui al terzo periodo del comma 4 dell’articolo 19 del decreto.

3.1.6 Ai fini del secondo e terzo periodo del comma 4 dell’articolo 19 del decreto, i soggetti di cui al punto 1 del provvedimento si considerano localizzati in uno Stato o in un territorio sulla base della sede legale, salvo quanto previsto ai punti 3.1.7. e 4.1.1, alinea II).

3.1.7 Salvo quanto previsto al punto 4.1.5, la stabile organizzazione appartenente ad un soggetto di cui al punto 3.1.5, qualora istituita in Stati o territori con i quali sono in vigore accordi per lo scambio di informazioni o per l’assistenza al recupero dei crediti, come individuati con i provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate di cui all’articolo 19, comma 4, terzo periodo del decreto, può identificarsi secondo le modalità previste al punto 4.1.4, impegnandosi, per mezzo dell’apposito modulo allegato (fac simile in allegato 1) ad assolvere gli obblighi di versamento, di presentazione dell’unica dichiarazione, a conservare i registri di cui al punto 5.1 del provvedimento e la documentazione di cui al punto 3.1.1, relativamente alle operazioni ovunque compiute dal soggetto di appartenenza. In tale caso, alle operazioni ovunque compiute dal soggetto di appartenenza non si applicano, a partire dalla data indicata al punto 4.1.6, il secondo ed il terzo periodo del comma 4 dell’articolo 19 del decreto. I dati identificativi di tale soggetto sono pubblicati secondo quanto previsto al punto 4.1.6 del provvedimento. Si applica quanto previsto al punto 4.1.7 in caso di mancato rispetto degli impegni assunti.

 

3.2 Modalità di versamento dell’imposta

3.2.1 L’imposta sulle transazioni finanziarie di cui all’articolo 1, commi 491, 492 e 495, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, è versata mediante il modello di pagamento “F24”.

3.2.2 Nelle ipotesi di cui ai punti 4.1.2 e 7.3, il rappresentante fiscale o la società di gestione accentrata di cui all’articolo 80 del TUF, adempie al versamento dell’imposta distintamente con riferimento a ciascun soggetto rappresentato o delegante.

3.2.3 Con separata risoluzione dell’Agenzia delle Entrate sono istituiti i codici tributo per il versamento dell’imposta e sono impartite le istruzioni per la compilazione del modello di pagamento.

3.2.4 I soggetti non residenti tenuti al versamento dell’imposta, che non dispongono di un conto corrente presso sportelli bancari o postali situati in Italia e che non possono eseguire il pagamento con le modalità di cui al precedente punto 3.2.1, effettuano il versamento mediante bonifico in “EURO” a favore del Bilancio dello Stato al Capo 8 - Capitolo 1211, indicando le seguenti informazioni, specificate per tipologia d’imposta

 

ARTICOLO

BIC

IBAN

IMPOSTA

1

BITAITRRENT

IT 83T 01000 03245 348 0 08

1211 01

IMPOSTA SULLE TRANSAZIONI DI AZIONI E DI ALTRI STRUMENTI PARTECIPATIVI DI CUI ALL’ARTICOLO 1, COMMA 491 DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 2012, N. 228

2

BITAITRRENT

IT 60U 01000 03245 348 0 08

1211 02

IMPOSTA SULLE TRANSAZIONI RELATIVE A DERIVATI SU EQUITY DI CUI ALL’ARTICOLO 1, COMMA 492 DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 2012, N. 228

3

BITAITRRENT

IT 37V 01000 03245 348 0 08

1211 03

IMPOSTA SULLE NEGOZIAZIONI AD ALTA FREQUENZA RELATIVE AD AZIONI E STRUMENTI PARTECIPATIVI DI CUI ALL’ARTICOLO 1, COMMA 495 DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 2012, N. 228

 

 

e quale causale del bonifico il codice fiscale, il codice tributo e il periodo di riferimento (come indicati nella risoluzione di cui al punto 3.2.3). I soggetti non residenti tenuti al versamento dell’imposta ed esonerati dall’obbligo di presentazione della dichiarazione, ai sensi dell’articolo 19, comma 6, del decreto, indicano le proprie generalità in luogo del codice fiscale, ove non ne siano in possesso. I suddetti codici IBAN sono pubblicati sul sito internet della Ragioneria Generale dello Stato - Ministero dell’Economia e delle finanze www.rgs.mef.gov.it.

 

4. Obblighi derivanti dall’applicazione dell’imposta

 

4.1 Soggetti non residenti

4.1.1 I) Gli intermediari e gli altri soggetti non residenti nel territorio dello Stato, tenuti al versamento dell’imposta, in possesso di una stabile organizzazione in Italia, ai sensi dell’articolo 162 del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per le operazioni ovunque compiute dagli stessi, adempiono agli obblighi derivanti dall’applicazione dell’imposta tramite tale stabile organizzazione.

II) I soggetti di cui al punto 3.1.5, tenuti al versamento dell’imposta, in possesso di una stabile organizzazione in Italia, ai sensi dell’articolo 162 del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per le operazioni ovunque compiute dagli stessi, adempiono agli obblighi derivanti dall’applicazione dell’imposta, tramite tale stabile organizzazione. In tale caso, a partire dalla data indicata al punto 4.1.6, non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 19, comma 4, secondo e terzo periodo del decreto relativamente alle medesime operazioni e la stabile organizzazione in Italia deve comunicare, per mezzo dell’apposito modulo allegato (fac simile in allegato 2), all’indirizzo di posta elettronica dell’Agenzia delle entrate, Centro operativo di Pescara, entrate.ftt@agenziaentrate.it, gli elementi identificativi del soggetto di appartenenza. Tali dati identificativi sono pubblicati secondo quanto previsto al punto 4.1.6.

4.1.2 Gli intermediari e gli altri soggetti non residenti nel territorio dello Stato, ovunque localizzati, privi di stabile organizzazione in Italia, tenuti al versamento dell’imposta, possono nominare, ai sensi dell’articolo 19, comma 7, del decreto, un rappresentante fiscale individuato tra i soggetti indicati nell’articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

4.1.3 I rappresentanti fiscali di cui al punto 4.1.2 devono inviare richiesta di attribuzione del codice fiscale dei soggetti rappresentati, qualora questi ultimi non ne siano già in possesso, al fine di adempiere agli obblighi di versamento dell’imposta e di presentazione della dichiarazione, all’indirizzo di posta elettronica dell’Agenzia delle entrate, Centro operativo di Pescara, entrate.ftt@agenziaentrate.it, unitamente alla comunicazione dell’avvenuta nomina.

4.1.4 In assenza di una stabile organizzazione in Italia o della nomina di un rappresentante fiscale, gli adempimenti dichiarativi e di versamento dell’imposta devono essere eseguiti e gli obblighi strumentali devono essere tenuti direttamente dai soggetti esteri i quali, se obbligati alla presentazione della dichiarazione, devono identificarsi mediante richiesta di attribuzione del codice fiscale, qualora non ne siano già in possesso. Ferme restando le ordinarie modalità di richiesta del codice fiscale da parte delle persone fisiche, che devono rivolgersi, direttamente o tramite persona appositamente delegata, alla rappresentanza diplomatico-consolare italiana nel Paese di residenza o ad un qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle entrate, i soggetti diversi dalle persone fisiche inviano la richiesta all’indirizzo di posta elettronica indicato al punto 4.1.3. Nei casi di cui al punto 3.1.7 la richiesta deve essere accompagnata dal modulo ivi indicato nel quale devono essere indicati anche gli elementi identificativi del soggetto di appartenenza.

4.1.5 Ai soggetti di cui al punto 1, localizzati in Stati o territori con i quali non sono in vigore accordi per lo scambio di informazioni o per l’assistenza al recupero dei crediti individuati con i provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle Entrate di cui all’articolo 19, comma 4, terzo periodo del decreto, privi di stabile organizzazione in Italia o con stabile organizzazione in uno degli Stati o territori con i quali sono in vigore accordi per lo scambio di informazioni o per l’assistenza al recupero dei crediti che non si sia avvalsa della facoltà di cui al punto 3.1.7, non si applicano, a partire dalla data indicata al punto 4.1.6, le disposizioni di cui all’articolo 19, comma 4, secondo e terzo periodo del decreto se, alternativamente, pongono in essere i comportamenti indicati alla seguente alinea I) o quelli indicati alla seguente alinea II):

I) nomina, quale rappresentante fiscale, di uno dei soggetti di cui ai punti 1 o 2.1, lettera b) del presente provvedimento residenti in Italia o di una stabile organizzazione in Italia di tali soggetti e comunicazione, da parte del rappresentante, (fac simile in allegato 3) dell’avvenuta nomina all’indirizzo di posta elettronica indicato al punto 4.1.3;

II) a) richiesta del codice fiscale, qualora non ne siano già in possesso; b) assunzione dell’impegno, per mezzo dell’apposito modulo allegato (fac simile in allegato 4), a trasmettere all’Agenzia delle entrate, entro 30 giorni dal ricevimento, le risposte alle richieste di documentazione e/o informazioni, compresi i registri di cui al successivo punto 5, debitamente tenuti; c) comunicazione dell’avvenuto conferimento della delega di cui all’articolo 19, comma 5 del decreto, alla Società di gestione accentrata di cui all’articolo 80 del TUF e d) trasmissione, con cadenza mensile, entro il giorno 16 del mese successivo a quello dell’operazione, alla Società di gestione accentrata di cui all’articolo 80 del TUF delle informazioni relative alle operazioni indicate in allegato (allegato 5: “prospetto sintetico” delle operazioni di cui ai commi 491, 492 e 495 dell’articolo 1 della legge di stabilità 2013), secondo le specifiche tecniche ed il tracciato record riportati in allegato (allegati 6 e 7 record di tipo A, B, E, F e Z), e della relativa provvista. Gli adempimenti di cui alle lettere a), b) e c) del periodo precedente devono essere effettuati utilizzando il modulo allegato (fac simile in allegato 4) e la modulistica prevista per la eventuale richiesta del codice fiscale reperibile sul sito internet dell’Agenzia delle entrate ed inviando la documentazione all’indirizzo di posta elettronica indicato al punto 4.1.3.

4.1.6 I dati identificativi dei soggetti di cui al punto 3.1.7, dei soggetti di cui al punto 4.1.1, alinea II) e dei soggetti di cui al punto 4.1.5, sono pubblicati sul sito internet dell’Agenzia delle entrate entro 10 giorni dal ricevimento della documentazione indicata nei medesimi punti.

4.1.7 I dati identificativi dei soggetti di cui ai punti 3.1.7 e 4.1.5 che non adempiono, rispettivamente, anche ad uno degli impegni previsti ai punti 3.1.7 e 4.1.5, previa comunicazione dell’Agenzia delle entrate, saranno eliminati dal sito internet dell’Agenzia stessa. Dalla data di eliminazione, pubblicata sul medesimo sito, si renderanno conseguentemente applicabili le disposizioni di cui all’articolo 19, comma 4, secondo e terzo periodo, del decreto.

 

5. Obblighi strumentali

5.1 I responsabili del versamento dell’imposta di cui al punto 1 del presente provvedimento devono adempiere, ai sensi dell’articolo 19, comma 5, del decreto, agli obblighi strumentali. Tali obblighi consistono nella registrazione, relativamente alle singole operazioni, delle informazioni indicate nel “prospetto analitico” delle operazioni di cui ai commi 491 e 492 dell’articolo 1 della legge di stabilità 2013 (allegato 8) e nel “prospetto analitico” delle operazioni di cui al comma 495 dello stesso articolo (allegato 9). Il formato e la lunghezza dei campi relativi alle informazioni registrate devono essere adeguati alle specifiche tecniche ed ai tracciati record allegati (allegati 6 e 7).

5.2 Le registrazioni devono essere eseguite in un apposito registro formato e custodito su supporto informatico nel quale vanno conservate, in modo accentrato, anche mediante tabulati sezionali, le suddette informazioni fino al termine di cui all’articolo 39 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Le registrazioni da parte dei responsabili d’imposta di cui al punto 1 residenti in Italia devono essere eseguite in un apposito registro formato e custodito su supporto informatico, in conformità alle disposizioni del Codice dell’amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

5.3 Il registro deve essere tenuto con modalità tecniche che garantiscano l’ordine cronologico giornaliero delle operazioni, l’inalterabilità e la conservazione dei dati registrati.

5.4 Le registrazioni delle informazioni relative alle operazioni debbono essere effettuate entro il termine di versamento dell’imposta.

5.5 Qualora vi sia la necessità di rettificare le informazioni relative ad operazioni già registrate, occorre utilizzare la modalità dello storno contabile effettuando l’annullamento della registrazione originaria dell’operazione e valorizzando il campo “storno.” Per sostituire una registrazione effettuata, è possibile attribuire un nuovo codice identificativo all’operazione.

5.6 L’amministrazione finanziaria può richiedere, in sede di controllo, che siano effettuate estrazioni totali o parziali dai registri di cui al punto 5.2.

5.7 Ai fini del punto 5.6, a partire dalla data di cui al punto 5.4, nei casi di cui ai punti 3.1.7, 4.1.1 e ai punti 4.1.2 e 4.1.5 alinea I), i registri devono essere conservati, rispettivamente, dalla stabile organizzazione o dal rappresentante fiscale.

5.8 Quanto previsto nei punti 5.7. si applica anche per la conservazione delle attestazioni di cui al punto 3.1.1.

5.9 I soggetti tenuti al versamento dell’imposta di cui al punto 2.1 ed i contribuenti diversi dalle persone fisiche devono conservare la documentazione relativa alle operazioni e predisporre un registro cronologico giornaliero delle medesime, fatta salva la possibilità di adottare i registri di cui al punto 5.2. I contribuenti persone fisiche devono conservare la documentazione idonea ad attestare l’avvenuta operazione anche attraverso gli estratti conto bancari.

 

6. Adempimenti dichiarativi

6.1 Con successivo provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate è approvato il modello di dichiarazione dell'imposta sulle transazioni finanziarie da utilizzare per l'assolvimento degli adempimenti dichiarativi di cui all’articolo 19 del decreto.

6.2 La dichiarazione, relativa all’anno solare precedente, deve essere presentata all'Agenzia delle entrate entro il 31 marzo di ciascun anno esclusivamente in via telematica. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni.

6.3 I soggetti non residenti, privi di stabile organizzazione in Italia e che non hanno nominato un rappresentante fiscale di cui al punto 4.1.2 e 4.1.5, alinea I), identificati con le modalità previste dal precedente punto 4.1.4, in alternativa all’invio telematico di cui al punto 6.2, possono presentare la dichiarazione all’Agenzia delle entrate anche mediante spedizione effettuata dall’estero, utilizzando la raccomandata o altro mezzo equivalente dal quale risulti con certezza la data di spedizione.

 

7. Società di gestione accentrata di cui all’articolo 80 del TUF

7.1 I soggetti di cui ai punti 1 e 2 del presente provvedimento, anche nei casi di cui ai punti 3.1.7, 4.1.1, 4.1.2 e 4.1.5 alinea I), possono avvalersi della Società di gestione accentrata di cui all’articolo 80 del TUF per il versamento dell’imposta e per gli obblighi dichiarativi.

7.2 I soggetti di cui al punto 7.1 che intendono avvalersi della Società di gestione accentrata di cui all’articolo 80 del TUF conferiscono a tale società apposita delega.

7.3 I soggetti di cui al punto 7.2 e di cui al punto 4.1.5 alinea II) del presente Provvedimento trasmettono alla Società di gestione accentrata di cui all’articolo 80 del TUF le informazioni utilizzate per il calcolo dell'imposta, indicate nel “prospetto di sintesi” (allegato 5) secondo le specifiche tecniche ed il tracciato record riportati in allegato (allegati 6 e 7 record di tipo A, B, E, F e Z), necessarie per il versamento e per l'adempimento dei relativi obblighi dichiarativi e la relativa provvista - fermo restando quanto previsto dall’articolo 19, comma 5 per le operazioni del mese di novembre - entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l’operazione. La Società di gestione accentrata di cui all’articolo 80 del TUF entro la fine del mese successivo al termine previsto per il versamento, rende disponibili all’Agenzia delle entrate le informazioni contenute nei prospetti di sintesi e comunica le ipotesi di insufficiente provvista ricevuta rispetto all’imposta dovuta come indicata nel prospetto di sintesi.

7.4 I soggetti deleganti restano, comunque, responsabili del corretto assolvimento dell’imposta e degli obblighi strumentali.

7.5 La società di gestione accentrata di cui all’articolo 80 del TUF è considerata intermediario abilitato al servizio telematico Entratel ai fini della trasmissione telematica delle dichiarazioni di cui al punto 6 e delle deleghe di versamento in nome e per conto del delegante nonché dell’utilizzo del servizio telematico CIVIS.

 

8. Rimborsi

8.1 I rimborsi delle eccedenze di versamento dell’imposta sono richiesti tramite la dichiarazione di cui al punto 6.

8.2 I rimborsi di cui al punto 8.1 sono disposti con le modalità di cui al decreto del Ministero delle Finanze 29 dicembre 2000 salvo per i soggetti non residenti per i quali i rimborsi delle eccedenze sono effettuati secondo quanto previsto con successivo provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate.

8.3 Qualora non sussista l’obbligo di presentazione della dichiarazione di cui al punto 6, il rimborso è richiesto tramite istanza da presentare, per i soggetti residenti al competente ufficio dell’Agenzia delle entrate individuato in base al domicilio fiscale e per i soggetti non residenti all’indirizzo di posta elettronica dell’Agenzia delle entrate, Centro Operativo di Pescara, entrate.ftt@agenziaentrate.it, entro il termine di decadenza di cui all’articolo 21 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

8.4 Gli intermediari localizzati in Stati o territori con i quali non sono in vigore accordi per lo scambio di informazioni o per l’assistenza al recupero dei crediti individuati con i provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate di cui all’articolo 19, comma 4, terzo periodo del Decreto di cui al punto 3.1.3, privi di stabile organizzazione in Italia, che non hanno posto in essere i comportamenti indicati al punto 3.1.7 e all’alinea I) e II) del punto 4.1.5, presentano istanza di rimborso all’indirizzo di posta elettronica dell’Agenzia delle entrate, Centro Operativo di Pescara, entrate.ftt@agenziaentrate.it, nelle ipotesi in cui, in applicazione dell’articolo 19, comma 4, terzo periodo, la medesima operazione sia stata assoggettata all'imposta più di una volta.

 

Motivazioni

L'articolo l, commi da 491 a 500, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013) ha introdotto un’imposta sulle transazioni finanziarie che si applica ai trasferimenti di proprietà di azioni ed altri strumenti finanziari partecipativi (comma 491), alle operazioni su strumenti finanziari derivati ed altri valori mobiliari (comma 492), nonché alle operazioni ad alta frequenza come definite nel comma 495 della legge stessa.

In attuazione del comma 500 dell'articolo l della predetta legge, il quale prevede che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze siano stabilite le modalità di attuazione delle predette disposizioni, è stato emanato il Decreto del Ministro dell'economia e finanze del 21 febbraio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 28 febbraio 2013.

Lo stesso comma 500 prevede che con uno o più provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle entrate possono essere previsti gli adempimenti e le modalità per l'assolvimento dell'imposta.

Al riguardo, nell’articolo 19 del decreto, in cui sono individuati i soggetti responsabili del versamento dell’imposta, anche nei casi in cui nell'esecuzione dell'operazione intervengano più soggetti e sono stabilite le modalità ed i termini per l'adempimento degli obblighi dichiarativi e di versamento, viene effettuato un rinvio, per quanto non espressamente disciplinato, ad un successivo provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate con il quale è previsto che siano stabilite le modalità per l’assolvimento dell'imposta ed i relativi obblighi strumentali.

Anche il comma 8 dell’articolo 19 prevede che, nei casi in cui gli intermediari e gli altri soggetti non residenti che intervengono nell’operazione non siano in possesso di una stabile organizzazione in Italia e non abbiano nominato un rappresentante fiscale per gli obblighi derivanti dall'applicazione dell'imposta, l’adempimento di tali obblighi ricade direttamente sui soggetti esteri, i quali, se obbligati alla presentazione della dichiarazione, sono tenuti ad identificarsi secondo modalità definite con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.

Il presente provvedimento attua, pertanto, le previsioni di cui al citato comma 500 dell’articolo 1 della legge di stabilità e quelle di cui ai citati commi 5 e 8 dell’articolo 19 del decreto del Ministro dell'economia e finanze del 21 febbraio 2013.

Il punto 1 del provvedimento reca disposizioni relative alla individuazione degli “Intermediari responsabili del versamento dell’imposta”, prevedendo che per le operazioni soggette all’imposta di cui all’articolo 1, commi 491, 492 e 495 della legge di stabilità 2013, sono responsabili del versamento dell’imposta le banche e le imprese di investimento e gli altri soggetti comunque denominati, ivi compresi gli intermediari non residenti nel territorio dello Stato, autorizzati nello Stato d’origine all’esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività d’investimento assimilabili a quelle indicate nel decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e, in particolare, alla negoziazione per conto proprio, esecuzione di ordini per conto dei clienti e ricezione e trasmissione di ordini, ad esclusione delle attività consistenti nel mettere in contatto due o più investitori.

Il punto 2 individua gli altri soggetti che, alle condizioni ivi previste, sono responsabili del versamento dell’imposta.

Tra questi, i soggetti abilitati a prestare servizi di gestione collettiva del risparmio o di gestione di portafoglio, anche mediante intestazione fiduciaria, ivi compresi i soggetti comunque denominati, non residenti nel territorio dello Stato, autorizzati nello Stato d’origine all’esercizio delle attività assimilabili a quelle di gestione di portafogli e gestione collettiva del risparmio, per le operazioni effettuate nell’ambito di tali attività, sempreché tali soggetti non si avvalgano di altro responsabile d’imposta per l’esecuzione degli ordini di negoziazione; le società fiduciarie, ivi comprese le società non residenti nel territorio dello Stato, comunque denominate, autorizzate nello Stato di origine all’esercizio di attività assimilabili all’amministrazione di beni per conto terzi, per le operazioni effettuate nell’ambito di intestazioni a proprio nome e per conto dei fiducianti di strumenti finanziari, sempreché la società fiduciaria non si avvalga di altro responsabile d’imposta per l’esecuzione degli ordini di negoziazione ovvero il fiduciante attesti che l’imposta relativa a tale operazione sia stata già applicata; i notai e gli altri soggetti che intervengono nelle operazioni effettuate tramite la formazione o l’autentica di atti, compresi quelli esercenti l’attività fuori dal territorio dello Stato, sempreché il contribuente non attesti che l’imposta sia stata già applicata. In relazione a tale ultima categoria di soggetti, si precisa che, per le operazioni effettuate tramite atti formati o autenticati all’estero e oggetto di deposito presso un notaio esercente in Italia, l’imposta deve essere versata da tale ultimo soggetto, sempreché il contribuente non attesti che l’imposta sia stata già applicata.

La disposizione di chiusura di cui al punto 2.2 prevede che per le operazioni soggette all’imposta effettuate senza l’intervento dei soggetti di cui al punto 1 e degli altri soggetti indicati al punto 2.1, l’imposta è versata dal contribuente.

Il punto 3 riguarda, in generale, l’obbligo di versamento dell’imposta e detta indicazioni in ordine alle modalità di versamento.

In particolare il punto 3.1.1, richiamando il contenuto dell’articolo 19, comma 3, del decreto del 21 febbraio 2013 secondo il quale gli intermediari e gli altri soggetti che intervengono nell’operazione (di cui ai punti 1 e 2.1 del provvedimento) non sono tenuti al versamento dell’imposta nel caso in cui il contribuente attesti che l’operazione rientra tra le ipotesi di esclusione indicate all’articolo 15 del decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze 21 febbraio 2013 (di seguito, decreto) o di esenzione indicate all’articolo 16 dello stesso decreto, precisa la modalità di attestazione stabilendo che la medesima consiste nella dichiarazione in forma scritta da parte del contribuente del ricorrere dei presupposti di esclusione o esenzione e pone in capo all’intermediario ricevente un onere di controllo in merito all’affidabilità della stessa.

In relazione alla predetta attestazione, il provvedimento dispone la facoltà per i responsabili di imposta (ossia gli intermediari e gli altri soggetti che intervengono nell’operazione di cui ai punti 1 e 2.1), di non richiedere la medesima quando il ricorrere dei presupposti di esclusione o esenzione è verificabile sulla base della natura tecnica delle operazioni (ad esempio: operazioni di “pronti contro termine”) o di informazioni pubblicamente disponibili (ad esempio: società con capitalizzazione media inferiore ad euro 500 milioni) o di cui detti soggetti dispongono in adempimento degli obblighi contro il riciclaggio ed il finanziamento del terrorismo (ad esempio: la qualifica soggettiva del cliente). In tali casi, viene specificato, al successivo punto 3.1.2 del provvedimento, che rimane ferma la responsabilità degli intermediari e degli altri soggetti che intervengono nell’operazione nel caso in cui abbiano operato con negligenza, imperizia o imprudenza.

Con riguardo a quanto previsto dal primo periodo del comma 4 del richiamato articolo 19 (ossia quando nell’operazione intervengono più responsabili di imposta), il punto 3.1.3 specifica che la disposizione si applica solo qualora nell’esecuzione dell’operazione intervengano più intermediari responsabili del versamento dell’imposta tra quelli indicati al punto 1) e che l’imposta è versata dall’intermediario che riceve direttamente dall’acquirente o dalla controparte finale l’ordine di esecuzione.

Il punto 3.1.4, inoltre, stabilisce che nel caso in cui l’acquirente o la controparte finale sia un intermediario di cui al punto 1 localizzato in Stati o territori con i quali sono in vigore accordi per lo scambio di informazioni o per l’assistenza al recupero dei crediti individuati con i provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate di cui all’articolo 19, comma 4, terzo periodo del decreto, il medesimo intermediario provvede direttamente al versamento dell’imposta. Il punto 3.1.5, specifica che nel caso in cui nell’operazione intervengano più intermediari di cui al punto1, gli intermediari non residenti e non localizzati in detti Stati o territori che a qualsiasi titolo intervengono nell’esecuzione dell’operazione, debbano essere considerati dagli altri intermediari, salvo quanto previsto ai successivi punti 3.1.7, 4.1.1, alinea II) e 4.1.5, ai fini delle regole di versamento e degli obblighi dichiarativi di cui all’articolo 19 del decreto, acquirenti o controparti finali. In merito il provvedimento chiarisce che, in tale ultimo caso, rimane fermo che il saldo netto deve essere calcolato comunque per ciascun soggetto passivo come individuato in base all’articolo 5 del decreto senza tener conto, a tal fine, della previsione di cui al terzo periodo del comma 4 dell’articolo 19 del decreto.

Il punto 3.1.6. specifica, inoltre, che ai fini del secondo e terzo periodo del comma 4 dell’articolo 19, gli intermediari responsabili del versamento dell’imposta si considerano localizzati in uno Stato o in un territorio sulla base della sede legale, salvo quanto indicato al punto 3.17, 4.1.1 o 4.1.5.

Il punto 3.1.7 del provvedimento prevede che, fatte salve le previsioni di cui al successivo punto 4.1.5, la stabile organizzazione appartenente ad un intermediario non localizzato in Stati o territori con cui sono in vigore accordi per lo scambio di informazioni o per l’assistenza al recupero dei crediti, qualora tale stabile organizzazione sia istituita in Stati o territori con i quali sono, invece, in vigore detti accordi, può identificarsi con le specifiche modalità indicate dal provvedimento al punto 4.1.4, impegnandosi, in tal caso, per mezzo dell’apposito modulo ad assolvere agli obblighi di versamento, di presentazione dell’unica dichiarazione, a conservare i registri delle operazioni e la documentazione relativa alle esclusioni ed esenzioni con riferimento a tutte le operazioni, ovunque compiute, dal soggetto di appartenenza. In ragione della specifica identificazione di cui sopra, al soggetto di appartenenza e relativamente alle operazioni dal medesimo ovunque compiute, non si applicano il secondo ed il terzo periodo del comma 4 dell’articolo 19 del decreto ed i dati di tale soggetto sono pubblicati sul sito internet dell’Agenzia delle entrate entro 10 giorni dal ricevimento della documentazione.

Circa le modalità di versamento dell’imposta, al punto 3.2.1 viene chiarito che la stessa deve essere versata mediante il modello di pagamento “F24”; vengono, inoltre, dettate specifiche regole di versamento in caso di nomina di rappresentante fiscale o di delega alla società di gestione accentrata di cui all’articolo 80 del TUF (punto 3.2.2).

Il punto 3.2.3 stabilisce che con risoluzione dell’Agenzia delle entrate sono istituiti i codici tributo per il versamento dell’imposta e definite le istruzioni per la compilazione del modello di pagamento.

Per quanto riguarda i versamenti da parte dei soggetti non residenti che non dispongono di un conto corrente presso sportelli bancari o postali situati in Italia e che non possono eseguire il pagamento mediante F24, al punto 3.2.4 viene stabilito che il versamento deve avvenire mediante bonifico in “EURO” a favore del Bilancio dello Stato al Capo 8 - Capitolo 1211, esplicitando le specifiche informazioni indicate nel provvedimento per tipologia d’imposta e, quale causale del bonifico, il codice fiscale, il codice tributo e il periodo di riferimento.

Viene, inoltre, stabilito che i codici IBAN sono pubblicati sul sito internet della Ragioneria Generale dello Stato - Ministero dell’Economia e delle finanze www.rgs.mef.gov.it .

Il punto 4 del provvedimento riguarda gli obblighi dei soggetti non residenti derivanti dall’applicazione dell’imposta.

Al punto 4.1.1 viene previsto che gli intermediari e gli altri soggetti non residenti nel territorio dello Stato tenuti al versamento dell’imposta, in possesso di una stabile organizzazione in Italia, adempiono, per le operazioni ovunque compiute, agli obblighi derivanti dall’applicazione dell’imposta tramite tale stabile organizzazione. Inoltre si prevede che, in forza della presenza della stabile organizzazione in Italia, ai soggetti di cui al punto 1, localizzati in Stati o territori con cui non sono in vigore accordi per lo scambio di informazioni o per l’assistenza al recupero dei crediti, a partire dalla data indicata al punto 4.1.6, non si applicano il secondo e terzo periodo del comma 4 dell’articolo 19 del decreto. A tale ultimo fine, la stabile organizzazione deve comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati identificativi del soggetto di appartenenza per evidenziare, tramite la pubblicazione di cui al punto 4.1.6, la non applicazione del secondo e terzo periodo del comma 4 dell’articolo 19 del decreto.

Il punto 4.1.2 chiarisce che i soggetti non residenti privi della stabile organizzazione possono nominare, ai sensi dell’articolo 19, comma 7, del decreto, un rappresentante fiscale individuando lo stesso tra i soggetti indicati nell’articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

Il punto 4.1.3 precisa che i rappresentanti fiscali devono fare richiesta di attribuzione del codice fiscale dei soggetti rappresentati, qualora questi ultimi non ne siano già in possesso, al fine di adempiere agli obblighi di versamento dell’imposta e di presentazione della dichiarazione, all’indirizzo di posta elettronica dell’Agenzia delle entrate, Centro operativo di Pescara, entrate.ftt@agenziaentrate.it, unitamente alla comunicazione dell’avvenuta nomina.

Al punto 4.1.4, il provvedimento prevede che in assenza di una stabile organizzazione in Italia o della nomina di un rappresentante fiscale, gli adempimenti dichiarativi, di versamento dell’imposta devono essere eseguiti e gli obblighi strumentali devono essere tenuti direttamente dai soggetti esteri, i quali, se obbligati alla presentazione della dichiarazione, sono tenuti ad identificarsi mediante richiesta di attribuzione del codice fiscale, qualora non ne siano già in possesso, con le ordinarie modalità di richiesta del codice fiscale da parte delle persone fisiche e, per i soggetti diversi dalle persone fisiche, mediante l’invio della richiesta di attribuzione all’indirizzo di posta elettronica dell’Agenzia delle entrate, Centro operativo di Pescara, entrate.ftt@agenziaentrate.it.

Al medesimo punto viene, inoltre, previsto, che la stabile organizzazione appartenente ai soggetti di cui al punto 3.1.5, istituita in Stati o territori con i quali sono in vigore accordi per lo scambio di informazioni o per l’assistenza al recupero dei crediti che intende identificarsi impegnandosi ai sensi del punto 3.1.7, deve accompagnare alla richiesta l’apposito modulo contenente, tra l’altro, l’indicazione degli elementi identificativi del soggetto di appartenenza.

Il punto 4.1.5 stabilisce, inoltre, che agli intermediari responsabili del versamento dell’imposta localizzati in Stati o territori con i quali non sono in vigore accordi per lo scambio di informazioni o per l’assistenza al recupero dei crediti individuati con i provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate, privi di stabile organizzazione in Italia o che non si sono avvalsi della facoltà di cui al punto 3.1.7, non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 19, comma 4, secondo e terzo periodo del decreto 21 febbraio 2013 se nominano, quale rappresentante fiscale, uno degli intermediari di cui ai punti 1 o 2.1, lettera b) del provvedimento residente o con stabile organizzazione in Italia e se il rappresentante comunica l’avvenuta nomina all’indirizzo di posta elettronica entrate.ftt@agenziaentrate.it, ovvero, in alternativa, se effettuano, cumulativamente, i seguenti adempimenti: a) richiedono il codice fiscale, qualora non ne siano già in possesso; b) assumono l’impegno, per mezzo del modulo allegato, a trasmettere all’Agenzia delle entrate, entro 30 giorni dal ricevimento, le risposte alle richieste di documentazione e/o informazioni, compresi i registri di cui al successivo punto 5, debitamente tenuti e acconsentono alla pubblicazione di cui al punto 4.1.6; c) comunicano l’avvenuto conferimento della delega di cui all’articolo 19, comma 5 del decreto; d) trasmettono, con cadenza mensile, entro il giorno 16 del mese successivo a quello dell’operazione, alla Società di gestione accentrata, le informazioni indicate nel prospetto sintetico, secondo le specifiche tecniche ed il tracciato record allegati al provvedimento e la relativa provvista.

Il modulo di cui al punto 4.1.5, alinea II), lettera b) è allegato al provvedimento e la modulistica prevista per la richiesta del codice fiscale è reperibile sul sito internet dell’Agenzia delle entrate.

Tutta la documentazione deve essere inviata all’indirizzo di posta elettronica entrate.ftt@agenziaentrate.it.

Il provvedimento specifica che i dati identificativi dei soggetti di cui ai punti 3.1.7, 4.1.1, alinea II) e 4.1.5, ai quali non si rendono applicabili le disposizioni di cui all’articolo 19, comma 4, secondo e terzo periodo del decreto in ragione dei comportamenti previsti nei precedenti punti, sono pubblicati sul sito internet dell’Agenzia delle entrate entro 10 giorni dal ricevimento della documentazione indicata nei medesimi punti; al punto 4.1.7 specifica che i dati identificativi dei soggetti di cui ai punti 3.1.7 e 4.1.5 che, successivamente, non dovessero uniformarsi anche ad uno degli impegni assunti, saranno eliminati dal sito internet dell’Agenzia delle entrate, a seguito di apposita comunicazione, conseguendo, da tale eliminazione, l’applicabilità delle disposizioni di cui all’articolo 19, comma 4, secondo e terzo periodo.

Il provvedimento disciplina, al punto 5, gli obblighi strumentali cui sono soggetti i responsabili del versamento dell’imposta ai sensi dell’articolo 19, comma 5 del decreto 21 febbraio 2013.

Tali obblighi, per gli intermediari, consistono nella registrazione, per ciascuna operazione, entro il termine di versamento dell’imposta, delle informazioni indicate nel “prospetto analitico” delle operazioni di cui ai commi 491, 492 e 495, allegati al provvedimento.

Il provvedimento chiarisce, inoltre, che le registrazioni devono essere eseguite entro il termine di versamento dell’imposta, in apposito registro informatico da conservare fino al termine di cui all’articolo 39 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e che le registrazioni da parte dei responsabili d’imposta di cui al punto 1 residenti in Italia devono essere eseguite in conformità alle disposizioni del Codice dell’amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Più in generale, viene specificato che il registro deve essere tenuto con modalità tecniche che garantiscano l’ordine cronologico giornaliero delle operazioni, l’inalterabilità e la conservazione dei dati registrati.

Viene specificato che l’Amministrazione Finanziaria può richiedere, in sede di controllo, che siano effettuate estrazioni totali o parziali dai registri e che a partire dal giorno successivo al termine di versamento dell’imposta (entro il quale devono essere eseguite le registrazioni), in presenza di una stabile organizzazione in Italia o di un rappresentante fiscale (punti 4.1.2 e 4.1.5, alinea I), la conservazione dei medesimi deve avvenire ad opera di questi ultimi.

Allo stesso modo, la stabile organizzazione appartenente ai soggetti di cui al punto 3.1.5 istituita in Stati o territori con i quali sono in vigore accordi per lo scambio di informazioni o per l’assistenza al recupero dei crediti, identificatasi secondo le modalità previste ai punti 3.1.7, conserva i registri delle operazioni ovunque compiute dal soggetto di appartenenza. Analogamente, conserva le attestazioni delle esclusioni ed esenzioni.

Gli altri soggetti responsabili del versamento dell’imposta di cui al punto 2.1 ed i contribuenti diversi dalle persone fisiche devono conservare la documentazione relativa alle operazioni e predisporre un registro cronologico giornaliero delle medesime (fatta salva la possibilità di adottare i registri di cui al punto 5.2), mentre i contribuenti persone fisiche devono conservare la documentazione idonea ad attestare l’avvenuta operazione anche attraverso gli estratti conto bancari. Resta inteso che, in caso di nomina del rappresentante fiscale, gli obblighi strumentali rimangono quelli propri del rappresentato ed il rappresentante deve conservare la suddetta documentazione ed i suddetti registri cronologici.

Il punto 6, nel rinviare ad un successivo provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate l’approvazione del modello di dichiarazione dell'imposta sulle transazioni finanziarie, fissa il termine di presentazione della dichiarazione al 31 marzo di ciascun anno, da effettuare esclusivamente in via telematica, chiarendo che si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni.

Il provvedimento specifica, al riguardo, che i soggetti non residenti, privi di stabile organizzazione in Italia e che non hanno nominato un rappresentante fiscale ai sensi del punto 4.1.2 e 4.1.5, alinea I), in alternativa all’invio telematico, possono presentare la dichiarazione all’Agenzia delle entrate anche mediante spedizione effettuata dall’estero, utilizzando la raccomandata o altro mezzo equivalente dal quale risulti con certezza la data di spedizione.

Il punto 7 è dedicato alla delega alla società di gestione accentrata di cui all’articolo 80 TUF.

Viene chiarito che gli intermediari responsabili del versamento dell’imposta e gli altri soggetti responsabili del versamento dell’imposta di cui ai punti 1 e 2 del provvedimento, anche nei casi di cui ai punti 3.1.7, 4.1.1, 4.1.2 e 4.1.5 alinea I), possono avvalersi della Società di gestione accentrata per il versamento dell’imposta e per gli obblighi dichiarativi. Coloro che intendono avvalersi della Società di gestione accentrata di cui all’articolo 80 TUF conferiscono a tale società apposita delega ed inviano alla medesima le informazioni utilizzate per il calcolo dell'imposta, necessarie per il versamento e per l'adempimento dei relativi obblighi dichiarativi e la relativa provvista entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l’operazione.

Gli intermediari responsabili del versamento dell’imposta di cui al punto 1 e gli altri soggetti responsabili del versamento dell’imposta di cui al punto 2, anche nei casi di cui ai punti 3.1.7, 4.1.1, 4.1.2 e 4.1.5 alinea I), e II), trasmettono alla Società di gestione accentrata di cui all’articolo 80 del TUF le informazioni indicate nel “prospetto sintetico” calcolando autonomamente l’imposta dovuta. La predetta Società, avendo ricevuto la relativa provvista, versa l’imposta

X

Cookie Law Terms