Il nuovo art. 63, disp. att. c.c., in materia di responsabilità dell'acquirente e del venditore relativamente agli oneri condominiali

Art. 63. -- Per la riscossione dei contributi in base allo stato di ripartizione approvato
dall'assemblea, l'amministratore, senza bisogno di autorizzazione di questa, può ottenere un
decreto di ingiunzione immediatamente esecutivo, nonostante opposizione, ed è tenuto a
comunicare ai creditori non ancora soddisfatti che lo interpellino i dati dei condomini morosi.
I creditori non possono agire nei confronti degli obbligati in regola con i pagamenti, se non dopo
l'escussione degli altri condomini.
In caso di mora nel pagamento dei contributi che si sia protratta per un semestre,
l'amministratore può sospendere il condomino moroso dalla fruizione dei servizi comuni suscettibili
di godimento separato.
Chi subentra nei diritti di un condomino è obbligato solidalmente con questo al pagamento dei
contributi relativi all'anno in corso e a quello precedente.
Chi cede diritti su unità immobiliari resta obbligato solidalmente con l'avente causa per i contributi
maturati fino al momento in cui è trasmessa all'amministratore copia autentica del titolo che
determina il trasferimento del diritto.

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