Il coniuge superstite che abita la casa coniugale non può essere considerato, per ciò solo, erede del coniuge defunto
La permanenza nell’abitazione familiare, dopo l’apertura della successione, integra l’ipotesi di esercizio dei diritti di uso e di abitazione di cui all’art. 540 c.c. da parte del coniuge superstite, escludendo in tal modo che lo stesso possa ritenersi possessore di bene ereditario per gli effetti previsti dall’art. 485 c.c.
Corte di Cassazione, ordinanza del 16 novembre 2015, n. 23406 ed ordinanza del 27 gennaio 2016, n. 1588