Il comodato di immobile destinato ad abitazione familiare non può considerarsi stipulato senza determinazione di durata

 

Il comodato di immobile destinato ad abitazione familiare non può considerarsi stipulato senza determinazione di durata, e quindi revocabile dal concedente in ogni momento ex articolo 1810 c.c. non essendo tale specifica destinazione compatibile con la revocabilità ad nutum, bensì riscontrandosi nel comodato un termine implicito desumibile dalle necessità abitative della famiglia e quindi anche nell’ipotesi di sopravvenuta crisi coniugale, ove le esigenze stesse permangano per il nucleo più ridotto costituito da un coniuge e dai figli minori.

Cassazione, sentenza 25 ottobre 2016, n. 21467, sez. III civile

 

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