Il capitale sociale nelle societa' di persone
- Il ruolo del capitale nelle società di persone - La disciplina della formazione del capitale nelle società di persone sia meno rigorosa rispetto a quella delle società di capitali: non sussiste, infatti, neppure l’obbligo di indicare il capitale sociale nell’atto costituitivo, bensì unicamente i conferimenti di ciascun socio, il valore ad essi attribuito ed il modo di valutazione. Non sussiste neppure l’obbligo di liberazione contestuale dei conferimenti, essendo sufficiente che ciascun socio si impegni ad eseguire gli stessi (G. Cottino, M. Sarale, R. Weigmann, Società di persone e consorzi, in Trattato di diritto commerciale, diretto da G. Cottino, III, Padova, 2004, 96 ss.; O. Cagnasso, I singoli contratti, 6, La società semplice, in Trattato di diritto civile, diretto da R. Sacco, Torino, 1998, 96 ss.). Non occorre, dunque, che il conferimento sia eseguito, neppure parzialmente, al momento della stipulazione del contratto sociale (in tal senso, Ufficio Studi CNN – Risposta a quesito n. 226-2011/I - S.n.c. fra farmacisti e conferimento dell’azienda sottoposto alla condizione sospensiva del rilascio dell'autorizzazione da parte dell’autorità competente)