I soci che rappresentano un terzo del capitale possono convocare l'assemblea
Il Tribunale di Milano (sentenza n. 3404/2013 pubbl. il 12/03/2013) continua a ritenere condivisibile l'opzione interpretativa già seguita in precedenti pronunce (cfr, ad esempio, da ultimo: Tribunale Milano 1.3.2012, proc. n.84713/2009) e secondo la quale nel potere dei soci che rappresentano almeno un terzo del capitale di sottoporre gli argomenti di discussione all’assemblea, attribuito dall’art.2479 cc primo comma in tema di srl, rientra altresì, per via estensiva, il potere di convocazione diretta dell’assemblea su quegli stessi argomenti.