Evadere l’Irap non è reato.
Evadere l’Irap non è reato.
Lo chiarisce la Corte di cassazione con la sentenza n. 12810 della Terza sezione penale depositata il 30 marzo 2016.
La Cassazione sottolinea che la legge non attribuisce rilevanza penale all’eventuale evasione dell’Imposta regionale sulle attività produttive, dal momento che non si tratta di un’imposta in senso tecnico. Così, le dichiarazioni che, più correttamente, rientrano nell’area presidiata dall’articolo 5 del decreto legislativo n. 74 del 2000 sono unicamente le dichiarazioni dei redditi e quelle annuali Iva.
Una conferma di questa linea interpretativa si trova anche nella circolare del ministero delle Finanze n. 154/E del 4 agosto 2000, che spiega l’esclusione della dichiarazione Irap con la natura reale dell’imposta che, per questa ragione, non si considera incida sul reddito. Il reato di omessa dichiarazione è invece posto a tutela del bene giuridico patrimoniale dell’incasso del tributo da parte dell’Erario ed è alla mancata percezione dell’imposta (sui redditi e Iva), derivante dall’omessa presentazione di “una delle dichiarazioni relative a dette imposte” che deve farsi riferimento per l’individuazione del profitto del reato, quando sia stata superata la soglia di punibilità prevista dalla fattispecie incriminatrice».
Fonte: Giovanni Negri in Il Sole 24 ore del 31 marzo 2016, pagina 50