Esecuzione di lavori interni in zone sottoposte a vincolo paesaggistico
NORMATIVA
TESTO UNICO DELL'EDILIZIA - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n. 380
Art. 6. (L) - aggiornato al 13 giugno 2013
(Attivita' edilizia libera).
1. Fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici
comunali, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore
aventi incidenza sulla disciplina dell'attivita' edilizia e, in
particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio,
igienicosanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica
nonche' delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e
del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,
i seguenti interventi sono eseguiti senza alcun titolo abilitativo:
a) gli interventi di manutenzione ordinaria;
b) gli interventi volti all'eliminazione di barriere
architettoniche che non comportino la realizzazione di rampe o di
ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma
dell'edificio;
c) le opere temporanee per attivita' di ricerca nel sottosuolo
che abbiano carattere geognostico, ad esclusione di attivita' di
ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al
centro edificato;
d) i movimenti di terra strettamente pertinenti all'esercizio
dell'attivita' agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali, compresi
gli interventi su impianti idraulici agrari;
e) le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in
muratura, funzionali allo svolgimento dell'attivita' agricola.
2. Nel rispetto dei medesimi presupposti di cui al comma 1, previa
comunicazione, anche per via telematica, dell'inizio dei lavori da
parte dell'interessato all'amministrazione comunale, possono essere
eseguiti senza alcun titolo abilitativo i seguenti interventi:
a) gli interventi di manutenzione straordinaria di cui
all'articolo 3, comma 1, lettera b), ivi compresa l'apertura di porte
interne o lo spostamento di pareti interne, sempre che non riguardino
le parti strutturali dell'edificio, non comportino aumento del numero
delle unita' immobiliari e non implichino incremento dei parametri
urbanistici;
b) le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e
temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della
necessita' e, comunque, entro un termine non superiore a novanta
giorni;
c) le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni,
anche per aree di sosta, che siano contenute entro l'indice di
permeabilita', ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale,
ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate
e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati;
d) i pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli edifici, da
realizzare al di fuori della zona A) di cui al decreto del Ministro
per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444;
e) le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo
delle aree pertinenziali degli edifici.
((e-bis) le modifiche interne di carattere edilizio sulla
superficie coperta dei fabbricati adibiti ad esercizio d'impresa,
ovvero le modifiche della destinazione d'uso dei locali adibiti ad
esercizio d'impresa)).
3. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 22 GIUGNO 2012, N. 83, CONVERTITO, CON
MODIFICAZIONI, DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 134)).
((4. Limitatamente agli interventi di cui al comma 2, lettere a) ed
e-bis), l'interessato, unitamente alla comunicazione di inizio dei
lavori, trasmette all'amministrazione comunale i dati identificativi
dell'impresa alla quale intende affidare la realizzazione dei lavori
e una relazione tecnica provvista di data certa e corredata degli
opportuni elaborati progettuali, a firma di un tecnico abilitato, il
quale dichiara preliminarmente di non avere rapporti di dipendenza
con l'impresa ne' con il committente e che assevera, sotto la propria
responsabilita', che i lavori sono conformi agli strumenti
urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti e che per essi
la normativa statale e regionale non prevede il rilascio di un titolo
abilitativo. Limitatamente agli interventi di cui al comma 2, lettera
e-bis), sono trasmesse le dichiarazioni di conformita' da parte
dell'Agenzia per le imprese di cui all'articolo 38, comma 3, lettera
c), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, relative alla
sussistenza dei requisiti e dei presupposti di cui al presente
comma)).
5. Riguardo agli interventi di cui al presente articolo,
l'interessato provvede, nei casi previsti dalle vigenti disposizioni,
alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale nel termine
di cui all'articolo 34-quinquies, comma 2, lettera b), del
decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni,
dalla legge 9 marzo 2006, n. 80.
6. Le regioni a statuto ordinario:
a) possono estendere la disciplina di cui al presente articolo a
interventi edilizi ulteriori rispetto a quelli previsti dai commi 1 e
2;
b) possono individuare ulteriori interventi edilizi, tra quelli
indicati nel comma 2, per i quali e' fatto obbligo all'interessato di
trasmettere la relazione tecnica di cui al comma 4;
c) possono stabilire ulteriori contenuti per la relazione tecnica
di cui al comma 4, nel rispetto di quello minimo fissato dal medesimo
comma.
7. La mancata comunicazione dell'inizio dei lavori ovvero la
mancata trasmissione della relazione tecnica, di cui ai commi 2 e 4
del presente articolo, comportano la sanzione pecuniaria pari a 258
euro. Tale sanzione e' ridotta di due terzi se la comunicazione e'
effettuata spontaneamente quando l'intervento e' in corso di
esecuzione.
8. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 1 AGOSTO 2011, N. 151.
CODICE DEI BENI CULTURALI - DECRETO LEGISLATIVO 22 gennaio 2004, n. 42
Articolo 149 - aggiornato al 13 giugno 2013
Interventi non soggetti ad autorizzazione 1. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 143, (( comma 4)), lettera a) , non e' comunque richiesta l'autorizzazione prescritta dall'articolo 146, dall'articolo 147 e dall'articolo 159: a) per gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici; b) per gli interventi inerenti l'esercizio dell'attivita' agro-silvo-pastorale che non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie ed altre opere civili, e sempre che si tratti di attivita' ed opere che non alterino l'assetto idrogeologico del territorio; c) per il taglio colturale, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di conservazione da eseguirsi nei boschi e nelle foreste indicati dall'articolo 142, comma 1, lettera g), purche' previsti ed autorizzati in base alla normativa in materia.
GIURISPRUDENZA
Cassazione 1° ottobre 2012, n. 37713, ha affermato che <<è da escludersi che integri "aumento volumetrico", il quale richiede il permesso di costruzione, ogni diversa distribuzione in vani, per numero e ampiezza, della identica superficie totale calpestatale, salvo, beninteso il caso — non ricorrente nella specie — della realizzazione di "unità immobiliari" autonome (v, in proposito, Sez. 3, n. 20350 del 16/03/2010 - dep. 28/05/2010, Magistrati, Rv. 247177).
Neppure è configurabile il residuo reato di cui all'articolo 181 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
Fermo il principio che la contravvenzione "ha natura di reato di pericolo e non richiede per la sua configurabilità un effettivo pregiudizio per l'ambiente", pur tuttavia devono escludersi "dal novero delle condotte penalmente rilevanti [..] quelle che si prospettino inidonee, pure in astratto, a compromettere i valori del paesaggio e l'aspetto esteriore degli edifici" (Sez. 3, n. 34764 del 21/06/2011 - dep. 26/09/2011, Fanciulli, Rv. 251244).