Esecuzione di lavori interni in zone sottoposte a vincolo paesaggistico

NORMATIVA

TESTO UNICO DELL'EDILIZIA - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n. 380 


 Art. 6. (L) - aggiornato al 13 giugno 2013
                    (Attivita' edilizia libera). 

  1.  Fatte  salve  le  prescrizioni  degli   strumenti   urbanistici
comunali, e comunque nel rispetto delle altre  normative  di  settore
aventi incidenza  sulla  disciplina  dell'attivita'  edilizia  e,  in
particolare, delle norme  antisismiche,  di  sicurezza,  antincendio,
igienicosanitarie,  di  quelle  relative  all'efficienza   energetica
nonche' delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali  e
del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.  42,
i seguenti interventi sono eseguiti senza alcun titolo abilitativo: 
    a) gli interventi di manutenzione ordinaria; 
    b)   gli   interventi   volti   all'eliminazione   di    barriere
architettoniche che non comportino la realizzazione  di  rampe  o  di
ascensori  esterni,  ovvero  di  manufatti  che  alterino  la  sagoma
dell'edificio; 
    c) le opere temporanee per attivita' di  ricerca  nel  sottosuolo
che abbiano carattere geognostico,  ad  esclusione  di  attivita'  di
ricerca di idrocarburi, e che  siano  eseguite  in  aree  esterne  al
centro edificato; 
    d) i movimenti di  terra  strettamente  pertinenti  all'esercizio
dell'attivita' agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali,  compresi
gli interventi su impianti idraulici agrari; 
    e)  le  serre  mobili  stagionali,  sprovviste  di  strutture  in
muratura, funzionali allo svolgimento dell'attivita' agricola. 
  2. Nel rispetto dei medesimi presupposti di cui al comma 1,  previa
comunicazione, anche per via telematica, dell'inizio  dei  lavori  da
parte dell'interessato all'amministrazione comunale,  possono  essere
eseguiti senza alcun titolo abilitativo i seguenti interventi: 
    a)  gli  interventi  di   manutenzione   straordinaria   di   cui
all'articolo 3, comma 1, lettera b), ivi compresa l'apertura di porte
interne o lo spostamento di pareti interne, sempre che non riguardino
le parti strutturali dell'edificio, non comportino aumento del numero
delle unita' immobiliari e non implichino  incremento  dei  parametri
urbanistici; 
    b) le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e
temporanee e  ad  essere  immediatamente  rimosse  al  cessare  della
necessita' e, comunque, entro un  termine  non  superiore  a  novanta
giorni; 
    c) le opere di pavimentazione e di  finitura  di  spazi  esterni,
anche per aree di  sosta,  che  siano  contenute  entro  l'indice  di
permeabilita', ove stabilito dallo  strumento  urbanistico  comunale,
ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente  interrate
e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati; 
    d) i pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli edifici,  da
realizzare al di fuori della zona A) di cui al decreto  del  Ministro
per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444; 
    e) le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi  di  arredo
delle aree pertinenziali degli edifici. 
((e-bis)  le  modifiche  interne  di  carattere  edilizio   sulla
superficie coperta dei fabbricati  adibiti  ad  esercizio  d'impresa,
ovvero le modifiche della destinazione d'uso dei  locali  adibiti  ad
esercizio d'impresa)). 
3. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 22 GIUGNO 2012, N. 83, CONVERTITO, CON
MODIFICAZIONI, DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 134)). 
((4. Limitatamente agli interventi di cui al comma 2, lettere a) ed
e-bis), l'interessato, unitamente alla comunicazione  di  inizio  dei
lavori, trasmette all'amministrazione comunale i dati  identificativi
dell'impresa alla quale intende affidare la realizzazione dei  lavori
e una relazione tecnica provvista di data  certa  e  corredata  degli
opportuni elaborati progettuali, a firma di un tecnico abilitato,  il
quale dichiara preliminarmente di non avere  rapporti  di  dipendenza
con l'impresa ne' con il committente e che assevera, sotto la propria
responsabilita',  che  i  lavori   sono   conformi   agli   strumenti
urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti e che per essi
la normativa statale e regionale non prevede il rilascio di un titolo
abilitativo. Limitatamente agli interventi di cui al comma 2, lettera
e-bis), sono trasmesse  le  dichiarazioni  di  conformita'  da  parte
dell'Agenzia per le imprese di cui all'articolo 38, comma 3,  lettera
c), del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,  n.  133,  relative  alla
sussistenza dei requisiti  e  dei  presupposti  di  cui  al  presente
comma)). 
  5.  Riguardo  agli  interventi  di  cui   al   presente   articolo,
l'interessato provvede, nei casi previsti dalle vigenti disposizioni,
alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale nel  termine
di  cui  all'articolo  34-quinquies,  comma  2,   lettera   b),   del
decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 9 marzo 2006, n. 80. 
  6. Le regioni a statuto ordinario: 
    a) possono estendere la disciplina di cui al presente articolo  a
interventi edilizi ulteriori rispetto a quelli previsti dai commi 1 e
2; 
    b) possono individuare ulteriori interventi edilizi,  tra  quelli
indicati nel comma 2, per i quali e' fatto obbligo all'interessato di
trasmettere la relazione tecnica di cui al comma 4; 
    c) possono stabilire ulteriori contenuti per la relazione tecnica
di cui al comma 4, nel rispetto di quello minimo fissato dal medesimo
comma. 
  7. La  mancata  comunicazione  dell'inizio  dei  lavori  ovvero  la
mancata trasmissione della relazione tecnica, di cui ai commi 2  e  4
del presente articolo, comportano la sanzione pecuniaria pari  a  258
euro. Tale sanzione e' ridotta di due terzi se  la  comunicazione  e'
effettuata  spontaneamente  quando  l'intervento  e'  in   corso   di
esecuzione. 
  8. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 1 AGOSTO 2011, N. 151. 

CODICE DEI BENI CULTURALI - DECRETO LEGISLATIVO 22 gennaio 2004, n. 42

 

Articolo 149 - aggiornato al 13 giugno 2013
  Interventi non soggetti ad autorizzazione  1. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 143, (( comma 4)), lettera a) , non e' comunque richiesta l'autorizzazione prescritta dall'articolo 146, dall'articolo 147 e dall'articolo 159:   a) per gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici;   b) per gli interventi inerenti l'esercizio dell'attivita' agro-silvo-pastorale che non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie ed altre opere civili, e sempre che si tratti di attivita' ed opere che non alterino l'assetto idrogeologico del territorio;   c) per il taglio colturale, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di conservazione da eseguirsi nei boschi e nelle foreste indicati dall'articolo 142, comma 1, lettera g), purche' previsti ed autorizzati in base alla normativa in materia. 

GIURISPRUDENZA

Cassazione 1° ottobre 2012, n. 37713, ha affermato che <<è da escludersi che integri "aumento volumetrico", il quale richiede il permesso di costruzione, ogni diversa distribuzione in vani, per numero e ampiezza, della identica superficie totale calpestatale, salvo, beninteso il caso — non ricorrente nella specie — della realizzazione di "unità immobiliari" autonome (v, in proposito, Sez. 3, n. 20350 del 16/03/2010 - dep. 28/05/2010, Magistrati, Rv. 247177).

Neppure è configurabile il residuo reato di cui all'articolo 181 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

Fermo il principio che la contravvenzione "ha natura di reato di pericolo e non richiede per la sua configurabilità un effettivo pregiudizio per l'ambiente", pur tuttavia devono escludersi "dal novero delle condotte penalmente rilevanti [..] quelle che si prospettino inidonee, pure in astratto, a compromettere i valori del paesaggio e l'aspetto esteriore degli edifici" (Sez. 3, n. 34764 del 21/06/2011 - dep. 26/09/2011, Fanciulli, Rv. 251244).  

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