Edilizia agevolata e violazione del limite del prezzo massimo

In tema di vendita di alloggi di edilizia convenzionata soggetti al vincolo sulla determinazione del prezzo, tale vincolo non è affatto soppresso automaticamente a seguito della caduta del divieto di alienare; ed anzi, in assenza di convenzione ad hoc (da redigere in forma pubblica e soggetta a trascrizione), segue il bene nei successivi passaggi di proprietà, a titolo di onere reale, con naturale efficacia indefinita.

La difformità della clausola relativa al prezzo rispetto a quanto imposto dal suddetto regime, avente natura imperativa, comporta, da un lato la nullità della clausola stessa, ma consente, dall'altro, di poter invocare l'applicazione dell'art. 1339 c.c., con la possibilità quindi di escludere l'efficacia invalidante dell'intero contratto, attesa la sostituzione alla clausola convenzionale di quella corrispondente alla volontà del legislatore, ancorché il concreto ammontare del prezzo non trovi la propria fonte in un atto normativo, ma, come nella fattispecie, in una convenzione di cui alla L. n. 865 del 1971, art. 35.

 

* Cassazione, sentenza 14 marzo 2016, n. 4948, sez. II civile

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