Divisione con assegnazione del bene ad un solo condividente ed attribuzione agli altri di somme di danaro

In tema d'imposta di registro, in caso di scioglimento della comunione mediante assegnazione del bene in natura a un condividente e versamento agli altri di somme pari al valore delle quote, si applica l'aliquota di divisione e non quella di vendita, giacché quest'ultima, a norma del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 34, si applica solo nel caso in cui a un condividente siano stati attribuiti beni per un valore eccedente quello spettante e limitatamente alla parte in eccedenza.

Cassazione, sentenza 14 luglio 2017, n. 17512, sez. V civile, in Notiziario del Consiglio Nazionale del Notariato, 27 luglio 2017

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