Definizione di 'volume tecnico'

* Consiglio di Stato, sentenza 21 gennaio 2015, n. 175, sez. VI

EDILIZIA E URBANISTICA - Volume tecnico – Definizione – Volumetria assentibile – Computo – Esclusione

 Si definisce volume tecnico il volume non impiegabile né adattabile ad uso abitativo e comunque privo di qualsivoglia autonomia funzionale, anche solo potenziale, perché strettamente necessario per contenere, senza possibili alternative e comunque per una consistenza volumetrica del tutto contenuta, gli impianti tecnologici serventi una costruzione principale per essenziali esigenze tecnico-funzionali della medesima e non collocabili, per qualsiasi ragione, all’interno dell’edificio (come - e sempre in difetto dell’alternativa - quelli connessi alla condotta idrica, termica o all'ascensore e simili, i quali si risolvono in semplici interventi di trasformazione senza generare aumento alcuno di carico territoriale o di impatto visivo). Un tale volume – che deve porsi in rapporto di strumentalità necessaria con l’utilizzo della costruzione, nonché in rapporto di proporzionalità con le esigenze effettive da soddisfare, non è di norma computato nella volumetria massima assentibile. Tale natura è stata ritenuta appunto ravvisabile per cabine contenenti impianti idrici, termici, motori dell’ascensore e simili, nonché per i sottotetti termici, intesi come ambienti situati sotto il solaio di copertura di un edificio, con esclusive funzioni di isolamento dagli agenti esterni dell’ultimo piano dell’edificio stesso, purché non utilizzabile per attività connesse all’uso abitativo, come nel caso di soffitte, stenditoi chiusi o locali di sgombero 

Fonte: Cnn - Notizie del 12-2-2015

A cura di Paolo Longo e Susanna Cannizzaro

 

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