Debito di un coniuge e pignoramento di un bene oggetto di comunione legale
Tizio e Tizia sono coniugati in regime di comunione legale; acquistano, dopo il matrimonio, un terreno che, pertanto, diventa oggetto della comunione legale.
Il solo marito Tizio contrae un debito con Caio.
Il creditore Caio pignora l'intero terreno acquistato da Tizio e Tizia.
La moglie Tizia ritiene illegittimo il pignoramento poiché lo stesso ha riguardato non la sola quota del marito Tizio (effettivo debitore di Caio) ma anche la quota della moglie Tizia (che non ha alcun debito con Caio).
La Corte di Cassazione (sentenza n. 6239 del 31 marzo 2016) ha ritenuto legittimo il pignoramento dell'intero terreno (e, quindi, anche della quota della moglie Tizia).
La Cassazione, però, afferma che alla moglie Tizia, una volta venduto il terreno a seguito del pignoramento, spetta la metà del ricavato della vendita del terreno avvenuta a seguito del pignoramento.