Debiti tributari ed iscrizione di ipoteca su beni costituiti in fondo patrimoniale
Anche un debito di natura tributaria, sorto per l'esercizio dell'attività imprenditoriale, può ritenersi contratto per soddisfare i bisogni della famiglia e, pertanto, può legittimare l'iscrizione di ipoteca esattoriale.
Non opera, però, alcun automatismo.
Pertanto, deve sempre accertarsi che l'obbligazione sia sorta per il soddisfacimento dei bisogni familiari (nel cui ambito vanno incluse le esigenze volte al pieno mantenimento ed all'univoco sviluppo della famiglia) ovvero per il potenziamento della di lui capacità lavorativa, e non per esigenze di natura voluttuaria o caratterizzate da interessi meramente speculativi
E' questo il principio affermato dalla Cassazione con la sentenza 21396/2015 del 21.10.2015.
Corte di Cassazione - VI Sentenza 21396/2015 del 21.10.2015
Svolgimento del processo
La controversia concerne l'impugnazione di un 'iscrizione ipotecaria per crediti derivanti da mancato versamento di IV A e ritenute olla fonte, e seguita dal concessionaria su beni immobili costituiti in fondo patrimoniale ai sensi dell'art. 170 cod. proc. civ. La Commissione adita accoglieva il ricorso ritenendo illegittima l'iscrizione ipotecaria perché eseguita su beni costituiti in fondo patrimoniale. La decisione era riformata in appello, con la sentenza in epigrafe, la quale affermava che «i debiti posti a base dell'iscrizione ipotecaria impugnata derivano dall'attività lavorativa del sig. (Omissis) rientrando, pertanto, tra quelli per i quali è consentita l'esecuzione sui beni costituenti il fondo patrimoniale ». Avverso tale sentenza il contribuente propone ricorso per cassazione con due motivi, illustrati anche con memoria. Resiste il concessionario con controricorso.
Motivazione
Preliminarmente deve essere respinta l'eccezione di inammissibilità per
tardività del ricorso sollevata dal concessionario controricorrente. Invero il termine per proporre l'impugnazione ai sensi dell'art. 327 cod. proc. civ. è nel caso di specie di un anno e quarantasei giorni, in quanto l'iscrizione ipotecaria prevista dall'an. 77 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 non costituisce atto dell'espropriazione forzata (Cass. S.U. n. 19667 del 2014), rispetto alla quale possa applicarsi la deroga alla sospensione dei termini processuali in periodo feriale prevista per i procedimenti di opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi.
I due motivi di ricorso debbono essere esaminati congiuntamente per ragioni di connessione logica, con il primo essendo censurata la sentenza impugnata per l'errata applicazione alla fattispecie della disposizione di cui all'art. 170 cod. proc. civ. e con il secondo, lamentando che il giudice di merito è comunque incorso in un vizio di motivazione per aver omesso di esaminare e valutare l'inerenza immediata e diretta del rapporto obbligatorio ai bisogni della famiglia e per non aver considerato la rilevanza della scientia creditoris del tutto pretermessa.
Il ricorso è fondato nei sensi di cui alle seguenti considerazioni. Come questa Corte ha avuto modo di affermare, «in tema di fondo patrimoniale, il criterio identificativo dei debiti per i quali può avere luogo l'esecuzione sui beni del fondo va ricercato non già nella natura dell'obbligazione ma nella relazione tra il fatto generatore di essa e i bisogni della famiglia, sicché anche un debito di natura tributaria sorto per l'esercizio dell'attività imprenditoriale può ritenersi contratto per soddisfare tale finalità, fermo restando che essa non può dirsi sussistente per il solo fatto che il debito derivi dall'attività professionale o d'impresa del coniuge, dovendosi accertare che l'obbligazione sia sorta per il soddisfacimento dei bisogni familiari (nel cui ambito vanno incluse le esigenze volte al pieno mantenimento ed all'univoco sviluppo della famiglia) ovvero per il potenziamento della di lui capacità lavorativa, e non per esigenze di natura voluttuaria o caratterizzate da interessi meramente speculativi» (Cass. n. 3738 del
2015). Tuttavia la motivazione della sentenza impugnata si esaurisce,
senza alcun altra spiegazione, nella apodittica affermazione che «i debiti posti a base dell'iscrizione ipotecaria impugnata derivano dall'attività lavorativa del sig. (Omissis) un ragionamento insufficiente a sorreggere a legittimità dell'iscrizione ipotecaria su immobili costituiti in fondo patri·
moniale.
Pertanto il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio della causa ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale della Campania, che provvederà anche in ordine alle spese della presente fase del giudizio