DAL 1° LUGLIO 2017 L’AGENZIA DELLE ENTRATE PUÒ NOTIFICARE GLI AVVISI DI ACCERTAMENTO E LIQUIDAZIONE VIA PEC

Pubblicato in Consiglio Nazionale Notariato – Notiziario del 28 giugno 2017

Con una modifica all’art. 60 del DPR 600/1973 è stata prevista la possibilità per gli Uffici di notificare a mezzo PEC, con decorrenza dal prossimo 1° luglio 2017, gli avvisi di accertamento destinati a professionisti e imprese, sia individuali che societarie.

Per effetto dell’art. 7-quater, comma 6 del DL 193/2016 (convertito con modificazioni dalla legge 225/2016, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 282 del 2 dicembre 2016 e su CNN Notizie del 5 dicembre 2016) al menzionato art. 60 è stato aggiunto un nuovo comma in base al quale, in deroga all'articolo 149-bis del codice di procedura civile (1) e alle modalità di notificazione previste dalle norme relative alle singole leggi d'imposta non compatibili con quelle di cui al comma in questione, la notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati alle imprese individuali o costituite in forma societaria e ai professionisti iscritti in albi o elenchi istituiti con legge dello Stato può essere effettuata direttamente dal competente ufficio con le modalità previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo di posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC).

La disposizione in rassegna interessa sicuramente l’attività notarile, infatti, in forza dei rinvii contenuti nelle singole norme riguardanti la notifica degli atti ai fini dell’imposta di registro alle disposizioni di cui all’art. 60 DPR 600/1973 (2), gli avvisi di liquidazione ex art. 3 ter d.lgs. 463/1997 potranno, dal 1° luglio 2017, essere notificati ai notai via PEC. La norma in questione, e quindi le nuove modalità di notifica, riguardano, evidentemente, solo gli avvisi di liquidazione in senso stretto e non i cosiddetti “preavvisi” i quali continueranno ad essere inviati al notaio con le modalità telematiche proprie del MUI (3).

Sembra pacificamente ricavabile dal dato testuale che per l’Ufficio mittente l’utilizzo di tale mezzo di notifica costituisca una facoltà, ciò significa che potrà essere utilizzato a sua discrezione in alternativa alle altre modalità previste dalla legge (4). I soggetti indicati dalla disposizione in esame (professionisti e imprese) saranno invece obbligati alla ricezione dell’atto via PEC: l’invio sulla posta elettronica certificata costituirà per loro una notifica a tutti gli effetti, senza necessità di alcun altro adempimento o comunicazione.

A tale proposito pare opportuno segnalare che l’art. 60 menzionato così come modificato dal DL 193/2016 disciplina anche le ipotesi in cui l’invio non vada a buon fine. Se la casella di posta elettronica del destinatario dell’atto risulterà satura, l'ufficio effettuerà un secondo tentativo di consegna decorsi almeno sette giorni dal primo invio. Se anche a seguito di tale tentativo la casella di posta elettronica risulterà satura oppure se l'indirizzo di posta elettronica del destinatario non sarà valido o attivo, la notificazione dovrà essere eseguita mediante deposito telematico dell'atto nell'area riservata del sito internet della società InfoCamere Scpa e pubblicazione, entro il secondo giorno successivo a quello di deposito, del relativo avviso nello stesso sito, per la durata di quindici giorni. L'ufficio, in queste ipotesi, dovrà inoltre dare notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo di lettera raccomandata, senza ulteriori adempimenti a proprio carico.

Ai fini del rispetto dei termini di prescrizione e decadenza, la notificazione si intende comunque perfezionata per il notificante nel momento in cui il suo gestore della casella di posta elettronica certificata gli trasmette la ricevuta di accettazione con la relativa attestazione temporale che certifica l'avvenuta spedizione del messaggio, mentre per il destinatario si intende perfezionata alla data di avvenuta consegna contenuta nella ricevuta che il gestore della casella di posta elettronica certificata del destinatario trasmette all'ufficio o, nei casi prima menzionati, nel quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione dell'avviso nel sito internet della società InfoCamere Scpa.

Solo per completezza si fa presente che, in virtù dell’art. 60 più volte menzionato, fino all’operatività dell’anagrafe nazionale della popolazione residente, anche i soggetti diversi dai professionisti e imprese potranno ricevere, su loro specifica opzione, le comunicazioni all’indirizzo PEC di cui siano intestatari o all’indirizzo PEC di altri soggetti indicati nello stesso articolo, specificamente incaricati di ricevere le notifiche per conto degli interessati (5).

Per espressa previsione normativa (6) le disposizioni qui in commento si applicano alle notificazioni degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati ai contribuenti effettuate a decorrere dal 1° luglio 2017. Resta ferma per gli avvisi e gli altri atti che per legge devono essere notificati fino al 30 giugno 2017 la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del DL 193/2016 (legge 225/2016, entrata in vigore il 3 dicembre 2016).

 

Susanna Cannizzaro

 

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L’art. 149 bis c.p.c. riguarda le modalità ordinariamente previste dal c.p.c. per la notifica via PEC e prevede che l'ufficiale giudiziario trasmetta copia informatica dell'atto sottoscritta con firma digitale all'indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni. La norma prescrive altresì il rilascio delle attestazioni da parte dal messo notificatore nella relata che costituiscono piena prova dell'avvenuta notifica, ciò in ragione della speciale efficacia probatoria attribuita alla relata in base agli articoli 2699 e 2700 codice civile in quanto atto pubblico, emesso da un pubblico ufficiale.

L’art. 3 ter d.lgs. 463/1997 prevede che gli uffici controllino la regolarità dell'autoliquidazione e del versamento delle imposte e qualora, sulla base degli elementi desumibili dall'atto, risulti dovuta una maggiore imposta, notificano, anche per via telematica, entro il termine di sessanta giorni dalla presentazione del modello unico informatico, apposito avviso di liquidazione per l'integrazione dell'imposta versata. In base alla prassi la notifica va fatta nelle forme ordinarie (cfr. nota ministero finanze – Agenzia Entrate, Direzione centrale gestione tributi 21 febbraio 2003 prot. 25802/2003, in AA. VV. Il modello unico informatico, Notariato, Quaderni, Milanofiori Assago, 2011, 269). Si ricordi che in forza dell’art. 52 comma 3 del TUR l'avviso di accertamento, nei casi ivi disciplinati, è ordinariamente notificato nei modi stabiliti per le notificazioni in materia di imposte sui redditi. La medesima modalità è stabilita dall’art. 76 comma 3 del TUR per gli avvisi di liquidazione tramite rinvio al terzo comma dello stesso art. 52. Inoltre in ragione della disposizione di cui all’art. 13 del D.lgs. 347/1990 le medesime modalità dovrebbero applicarsi per le imposte ipotecaria e catastale.

Si ricorda infatti che l’avviso trasmesso per via telematica deve essere considerato alla stregua di un preavviso e come tale non può sostituire la notifica in senso stretto (cfr. Nota Ministero Finanze – Agenzia Entrate, Direzione centrale gestione tributi 21 febbraio 2003 prot. 25802/2003, cit.)

Cfr. M. Mecacci, Nuove forme di notificazione degli atti di accertamento e riscossione, in Corr. trib., 2017, 175 ss.

Cfr. Provvedimento 3 marzo 2017 del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.

Art. 7 quater comma 7 DL 193/2016.

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