Dal 1-1-2016 è possibile acquistare la prima casa senza aver ancora venduto la precedente (da rivendere, però, entro un anno)

La legge di stabilità 2016 (art. 1, comma 55, Legge 28 dicembre 2015, n. 208), con decorrenza dal 1° gennaio 2016, ha aggiunto alla Nota II-bis all'articolo 1 della Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. n. 131/1986, il comma 4-bis.

A seguito di tale modifica, l'aliquota agevolata per l'acquisto della prima casa è applicabile anche quando l'acquirente risulti essere, al momento dell'acquisto, ancora titolare di altra abitazione già acquistata con le agevolazioni prima casa; tuttavia, l'acquirente deve procedere alla alienazione della precedente casa di abitazione entro un anno dalla data del “nuovo” acquisto; nel caso in cui non proceda alla alienazione entro un anno, trovano applicazione le sanzioni previste per l'ipotesi di decadenza dalle agevolazioni dal comma 4 della citata Nota II-bis.

Si ritiene che il nuovo acquisto agevolato possa avvenire anche se la casa di abitazione di cui l'acquirente è ancora titolare sia ubicata nello stesso comune ove trovasi la “nuova” casa da acquistare: infatti, la modifica introdotta con la citata legge di stabilità 2016 è finalizzata (così risulta dalla lettera della norma) a rendere ininfluente la titolarità della vecchia casa di abitazione ai fini della verifica del requisito di cui alla lettera b) della nota II-bis (che, appunto, concerne la non titolarità di altra casa di abitazione nel medesimo comune in cui è ubicata la nuova casa da acquistare).

 

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