Credito di imposta utilizzabile piĆ¹ volte in caso riacquisto della prima casa
E' possibile utilizzare il credito di imposta per l'acquisto della prima casa anche in più occasioni: è questa la sintesi estrema della sentenza della Corte di Cassazione del 3 febbraio 2016 n. 2072.
Sul punto, la Corte di Cassazione ha affermato che <<il contribuente ben può godere del credito di imposta vantato in forza del primo acquisto anche più volte, ovviamente fino a concorrenza dell’intera somma, qualora rivenda ed acquisti più volte nel rispetto delle condizioni previste dalla norma (immobile non di lusso ed acquisto infrannuale)>>.
Il contribuente, pertanto, può avvalersi di un <<credito di imposta acquisito con il secondo acquisto anche se tale credito si era formato non già con il pagamento della somma, ma in virtù di utilizzo di altro credito di imposta relativo al precedente acquisto>>.
Questa soluzione trova giustificazione nella considerazione che la finalità della norma è quella di <<incentivare l’acquisto della prima casa beneficiando il contribuente autorizzandolo ad avvalersi più volte sempre del medesimo credito di imposta anche qualora … per motivi personali sia indotto nel tempo a rivendere l’immobile per acquistarne un altro più adatto alle mutate esigenze personali o familiari>>.
Per meglio comprendere il concetto, si consideri la seguente fattispecie concreta:
1) Tizio acquista nell'anno 2007 un immobile con i benefici fiscali della ‘prima casa’ pagando per l'imposta di registro euro 2.000;
2) Tizio rivende l'immobile nel mese di agosto 2010 e riacquista a febbraio 2011 (quindi, entro l'anno dalla vendita) un altro appartamento con le agevolazioni prima casa e da destinare a propria abitazione principale (evitando in tal modo la decadenza dalle agevolazioni prima casa per l’immobile rivenduto ad agosto 2010); per questo ultimo acquisto è dovuta l'imposta di registro per euro pari ad euro 2.500: tuttavia, utilizzando Tizio il credito di imposta (pari ai 2.000 euro già pagati in occasione del primo acquisto), paga solo 500 euro (=2.500-2000) per l'imposta di registro;
3) Tizio, rivende l'immobile acquistato nel 2011, a maggio 2014 e riacquista altro immobile a febbraio 2015: per quest'ultimo acquisto l'imposta di registro dovuta ammonta ad euro 3.500.
Per quest'ultimo riacquisto si pongono le seguenti questioni: Tizio può beneficiare nuovamente del credito di imposta ? Ed in caso di risposta affermativa a questa domanda, in quale misura spetta il credito di imposta ?
Alla prima domanda la Corte di Cassazione, con la citata sentenza, ha risposto in maniera affermativa e quindi Tizio può beneficiare del credito di imposta.
Per la seconda domanda si ritiene che il credito di imposta corrisponda alla minor somma tra l'imposta di registro dovuta per l'ultimo ed il penultimo acquisto (anche se quest'ultima somma non è stata in realtà versata avendo beneficiato del precedente credito di imposta).
Pertanto, ritornando all'esempio sopra fatto, Tizio deve pagare solo 1.000 euro, cioè la differenza tra l'imposta di registro dovuta per l'acquisto ultimo che sta effettuando nel febbraio 2015 (pari a 3.500 euro) e l'imposta di registro dovuta sul penultimo acquisto (pari a 2.500 euro, anche se in realtà in relazione a tale penultimo acquisto Tizio ha realmente pagato solo 500 euro, avendo utilizzato il precedente credito di imposta).
Quest'ultima soluzione pare legittimata dalla affermazione, contenuta nella sopra citata sentenza, secondo la quale il contribuente può avvalersi di <<un credito di imposta acquisito con il secondo acquisto anche se tale credito si era formato non già con il pagamento della somma, ma in virtù di utilizzo di altro credito di imposta relativo al precedente acquisto>>.
In sostanza, sembra potersi dire che il legislatore ha inteso agevolare l'acquisto della prima casa, tassando, ai fini dell'imposta di registro, una sola volta l'acquisto della prima casa anche se il contribuente – attraverso il meccanismo della vendita e del riacquisto – procede in più occasioni all'acquisto della propria prima casa; in particolare, sembra che il legislatore intenda far sì che l'imposta di registro complessivamente dovuta sia pari a quella da corrispondere per l'acquisto che determina la maggiore imposta di registro (infatti, nell'esempio sopra fatto, Tizio paga complessivamente, pur avendo compiuto più acquisti, 3.500 euro di imposta di registro; somma, questa, corrispondente all'imposta dovuta per l'acquisto – nell'esempio, l'ultimo della “catena” - che ha determinato la maggiore tassazione).
Di seguito il testo della sentenza.
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Cassazione, sentenza 3 febbraio 2016, n. 2072, sez. V
Pres MERONE, rel. MELONI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
(Omissis)
Svolgimento del processo
L'Agenzia delle Entrate Ufficio di Venezia, con avviso di liquidazione d'imposta notificato in data 16/2/2006, accertava che i contribuenti TIZIO e CAIO avevano indebitamente usufruito delle agevolazioni fiscali previste per l'acquisto della prima casa di cui al D.P.R. n. 131 del 1986 in quanto avevano portato in detrazione il credito di imposta usufruito per l'acquisto di un secondo immobile, successivo all'acquisto della prima casa, per compensare quanto dovuto all'erario in conseguenza di un terzo successivo acquisto di altro immobile, dopo aver rivenduto il secondo, sempre da destinare a propria abitazione. Pertanto procedeva alla revoca delle agevolazioni illegittimamente godute applicando interessi e sanzioni.
Avverso l'avviso di recupero d'imposta i contribuenti proponevano ricorso davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Venezia che lo accoglieva con sentenza impugnata dall'Ufficio davanti alla Commissione Tributaria Regionale del Veneto. I giudici di secondo grado respingevano l'appello proposto dall'Agenzia e ritenevano che il legislatore non aveva posto alcuna limitazione alla possibilità di successive rivendite ai fini delle agevolazioni previste per l'acquisto della prima casa, consentendo all'acquirente di neutralizzare l'imposta assolta nella precedente operazione.
Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Veneto ha proposto ricorso per cassazione l'Agenzia delle Entrate con quattro motivi ed i contribuenti resistono con controricorso.
Motivi della decisione
Con il primo ed il secondo motivo di ricorso la ricorrente Agenzia delle Entrate lamenta violazione di legge e falsa applicazione della L. n. 448 del 1998, art. 7, L. n. 212 del 2000, art. 8 ed art. 1241 c.c. in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 in quanto la CTR ha erroneamente ritenuto legittimo usufruire delle agevolazioni fiscali previste per l'acquisto della prima casa di cui al D.P.R. n. 131 del 1986 portando in detrazione il credito di imposta già usufruito per l'acquisto di un secondo immobile, successivo all'acquisto della prima casa, per compensare quanto dovuto all'erario in conseguenza di un terzo successivo acquisto di altro immobile, dopo aver rivenduto il secondo, sempre da destinare a propria abitazione. Così facendo, secondo l'Ufficio, il giudice ha ritenuto legittimo che un'imposta pagata fosse portata in detrazione più volte ed un medesimo credito di imposta potesse compensare più volte molteplici debiti d'imposta.
Con il terzo motivo di ricorso la ricorrente Agenzia delle Entrate lamenta violazione di legge e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 68 in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 in quanto la CTR ha erroneamente fatto riferimento al sopra citato art. 68 che riguarda invece una ipotesi di riscossione frazionata del tributo.
Con il quarto motivo di ricorso la ricorrente Agenzia delle Entrate lamenta violazione di legge e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 10 in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 in quanto la CTR avrebbe dovuto dichiarare il difetto di legittimazione attiva del Notaio ad esercitare quale responsabile d'imposta l'azione di rivalsa per il recupero delle somme pagate al posto di altri.
Il ricorso è infondato in ordine ai primi tre motivi da trattarsi congiuntamente in quanto connessi, assorbito il quarto.
Al riguardo, in tema di perdita dell'agevolazione fiscale sul pagamento dell'imposta di registro per l'acquisto della prima casa, questa Corte in caso di plurimi successivi atti di alienazione e acquisto infrannuali con effettivo trasferimento della residenza negli immobili dei singoli acquisti ha statuito: "In tema di agevolazioni tributarie per l'acquisto della prima casa, ai sensi del comma 4, ultimo periodo, della nota II bis dell'art. 1 della Tariffa, Parte prima, allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, il contribuente che, venduto l'immobile nei cinque anni dall'acquisto, abbia acquistato, entro un anno da tale alienazione, un altro immobile, procedendo poi alla sua vendita ed all'acquisto infrannuale di un ulteriore immobile, può mantenere l'agevolazione solo se fornisce la prova che l'acquisto sia seguito dalla effettiva realizzazione della destinazione ad abitazione propria degli immobili acquisiti nelle singole transazioni in virtù del concreto trasferimento della residenza anagrafica nell'unità abitativa correlata". (Sez. 6-5, Ordinanza n. 8847 del 30/04/2015).
Pertanto il contribuente ben può godere del credito d'imposta vantato in forza del primo acquisto anche più volte, ovviamente fino a concorrenza dell'intera somma, qualora rivenda ed acquisti più volte nel rispetto delle condizioni previste dalla norma (immobile non di lusso ed acquisto infrannuale).
Nella fattispecie quindi legittimamente il contribuente pretende di avvalersi di un credito di imposta di Euro 918,22, acquisito con il secondo acquisto, anche se tale credito si era formato non già con il pagamento della somma ma in virtù di utilizzo di altro credito d'imposta relativo al precedente acquisto. L'interpretazione del contribuente appare corretta e conforme allo spirito della norma che mira ad incentivare l'acquisto della prima casa beneficiando il contribuente autorizzandolo ad avvalersi più volte sempre del medesimo credito d'imposta, anche qualora quest'ultimo per motivi personali sia indotto nel tempo a rivendere l'immobile acquistato per acquistarne altro più adatto alle mutate condizioni personali o familiari.
Il ricorso proposto deve pertanto essere respinto in ordine ai primi tre motivi e conseguentemente risulta assorbito il quarto motivo.
Le spese del giudizio di merito e di legittimità vanno compensate tra le parti stante la complessità delle questioni trattate e la novità della questione.
P.Q.M.
Respinge il ricorso della Agenzia delle Entrate in riferimento ai primi tre motivi, assorbito il quarto. Compensa tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 5 sezione civile, il 3 dicembre 2015.
Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 2016