Contratto preliminare: rilevabilità d'ufficio del decorso del termine triennale (Cassazione 22 ottobre 2014, n. 22454)
Cassazione 22 ottobre 2014, n. 22454
I termini di cui all'art. 2645-bis, 3° co., c.c. e, segnatamente, il termine triennale si configurano, siccome si è chiarito in dottrina (l'elaborazione dottrinale ha parlato di "modalità cronologica dell'efficacia prenotativa’') e siccome ha sostanzialmente opinato il secondo giudice, alla stregua di una modalità cronologica intrinsecamente connessa all'effetto prenotativo correlato e atto a scaturire dalla trascrizione del preliminare. Cosicché il suo inutile decorso è di certo riscontrabile ex officio (pur nel corso del giudizio di legittimità, in quanto la relativa verifica non postuli - è il caso di specie - il compimento di nuovi accertamenti di fatto), giacché mero riflesso della proiezione temporale intrinseca al fatto trascrizione del preliminare — addotto alla cognizione del giudice e giacché il ripristino del regime di libera disposizione e circolazione dei beni - libera disposizione e circolazione cui, appunto, osta la proiezione temporale dell'effetto prenotativo correlato alla trascrizione del preliminare - risponde a ragioni di pubblico interesse che, evidentemente, non possono essere affidate all'esclusiva iniziativa delle parti e sollecitano, viceversa, il presidio dell'autorità (statuale) giurisdizionale (è significativo notare che, pur quando si è patrocinata in dottrina la caratterizzazione dei termini di cui all'art. 2645-bis, 3° co., c.c. in guisa di termini di decadenza, si è opinato per la rilevabilità ex officio della perdita d'efficacia della trascrizione del preliminare, giacché - si è assunto — si verserebbe in materia indisponibile in dipendenza dei principi inderogabili di ordine pubblico sottesi all'istituto della trascrizione, sicché si renderebbe operativo il "salvo che..." inserito nel corpo dell'art. 2969 c.c. ed, al contempo, il disposto del precedente art. 2968 c.c.).