Concessione in comodato di una casa e successiva separazione coniugale: l'intervento delle Sezioni unite della Cassazione
In ipotesi di concessione in comodato da parte di un terzo di un bene immobile di sua proprietà perché sia destinato a casa familiare, il successivo provvedimento di assegnazione in favore del coniuge affidatario di figli minorenni o convivente con figli maggiorenni non autosufficienti senza loro colpa, emesso nel giudizio di separazione o di divorzio, non modifica la forma e il contenuto del titolo di godimento sull’immobile, ma determina una concentrazione in capo alla persona dell’assegnatario, di detto titolo di godimento, che resta regolato dalla disciplina del comodato, con la conseguenza che il comodante è tenuto a consentire la continuazione del godimento per l’uso previsto dal contratto, salva l’ipotesi di sopravvenienza di un urgente e imprevisto bisogno, ai sensi dell’art. 1809 c.c. (Cass. Sezioni Unite, 29 settembre 2014, n. 20448, in CNN Notizie del 15.10.2014).