Come effettuare la trascrizione coinvolgente beni in trust

Il Tribunale di Reggio Emilia, con provvedimento in data 25 marzo 2013    Approfondimento   ,  ha affermato che la trascrizione di un pignoramento deve essere effettuata non contro il Trust, bensì contro il Trustee.

Questa affermazione è basata sulle seguenti osservazioni.

Il trust è un rapporto tra soggetti, non è un ente autonomo a sé stante, né è provvisto di soggettività giuridica.

Risulta dall’art. 2 della Convenzione de L’Aja (resa esecutiva in Italia con la Legge 16 ottobre 1989 n. 364) – norma da cui si evince la definizione del trust “amorfo” individuato come oggetto della Convenzione – che il trust è un rapporto: “Ai fini della presente Convenzione, per trust s’intendono i rapporti giuridici istituiti da una persona, il disponente – con atto tra vivi o mortis causa – qualora dei beni siano stati posti sotto il controllo di un trustee nell’interesse di un beneficiario o per un fine determinato.”. Il fatto che – a norma dell’art. 2, comma 2°, lett. a), del testo convenzionale – “i beni in trust costituiscono una massa distinta e non sono parte del patrimonio del trustee” non vale ad attribuire al patrimonio separato la natura di soggetto, a maggior ragione perché la successiva lett. b) della citata disposizione stabilisce che “i beni in trust sono intestati al trustee o ad un altro soggetto per conto del trustee”.
Negli ordinamenti di common law, all’esito dell’istituzione del trust, il trustee è proprietario dei beni che compongono il trust-fund, ma tali beni sono sottoposti ad un vincolo (che è opponibile anche ai terzi).
La tesi secondo cui la separazione patrimoniale derivante dal trasferimento dei beni in un trust determina la creazione di un’entità dotata di soggettività giuridica non trova alcun riscontro nella law of trusts (in dottrina, anzi, si rileva: “In diritto inglese come in tutte le altre legislazioni sui trust è fuori discussione che, dal punto di vista del diritto civile, il fondo in trust non ha personalità giuridica, non è un ente, non è un soggetto di diritti.”).

Per effetto dell’istituzione del trust, dunque, alcuni beni risultano separati dal patrimonio personale del soggetto a cui sono intestati (è la cosiddetta “segregazione patrimoniale”, effetto minimo del riconoscimento del trust, ai sensi dell’art. 11 della Convenzione de L’Aja).

Ciò non implica affatto che il trust costituisca un centro autonomo di diritti ed obblighi; al contrario, risalente dottrina italiana già in passato sosteneva che il fenomeno della separazione patrimoniale non determina la creazione di un nuovo soggetto di diritto, ma richiede soltanto la riferibilità del patrimonio separato ad un soggetto.

Il trust non è un soggetto giuridico dotato di una propria personalità e il trustee è l’unico soggetto di riferimento: nei rapporti con i terzi interviene il trustee che non è il legale rappresentante del trust, ma colui che dispone del diritto” (Cass., 22/12/2011, n. 28363)

Non può costituire valida argomentazione contrastante il richiamo della normativa fiscale, la quale attribuisce al trust la qualità di soggetto passivo d’imposta (art. 73, comma 1°, lett. b), c) e d), T.U.I.R.), posto che la disciplina tributaria non ha incidenza sugli aspetti civilistici dell’istituto e nemmeno i criteri ermeneutici dei negozi sono coincidenti (ne danno conferma varie pronunce giurisprudenziali: Cass., 20/12/2012, n. 23584; Cass., 6/10/2011, n. 20443).

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Nel senso che, invece, occorra trascrivere a favore del trust (e non del trustee), si è espresso il Tribunale di Torino con decreto del 18 marzo 2014.

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