Codici tributo per il versamento, tramite modello F24, delle somme dovute in relazione alla presentazione della dichiarazione di successione

Agenzia delle Entrate

RISOLUZIONE n. 16/E del 25 marzo 2016

OGGETTO: Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello F24, delle somme dovute in relazione alla presentazione della dichiarazione di successione di cui al Testo unico del 31 ottobre 1990, n. 346. - Attivazione del codice identificativo “08”

 

 

Il Testo unico del 31 ottobre 1990, n. 346, disciplina l’imposta sulle successioni e donazioni.

In attuazione dell’articolo 2 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 8 novembre 2011, con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 17 marzo 2016 sono state estese le modalità di versamento di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (modello F24), alle somme dovute in relazione alla presentazione della dichiarazione di successione.

Tanto premesso, per consentire il versamento delle somme dovute in sede di presentazione della dichiarazione di successione, si istituiscono i seguenti codici tributo, da utilizzare esclusivamente mediante il modello F24:

- “1530” denominato “Successioni - Imposta ipotecaria”;

- “1531” denominato “Successioni - Imposta catastale”;

- “1532” denominato “Successioni - Tassa ipotecaria”;

- “1533” denominato “Successioni - Imposta di bollo ”;

- “1534” denominato “Successioni - Imposta sostitutiva INVIM”;

- “1535” denominato “Successioni - Sanzione da ravvedimento - imposte e tasse ipotecarie e catastali - art. 13 D.Lgs. n. 472/1997”;

- “1536” denominato “Successioni - Sanzione da ravvedimento - Imposta di bollo – art. 13, D.Lgs. n. 472/1997 ”;

- “1537” denominato “Successioni - Interessi da ravvedimento – art. 13, D.Lgs. n. 472/1997”.

Per consentire la corretta identificazione nel modello F24 del soggetto “defunto”, si istituisce il seguente codice identificativo:

- “08” denominato “Defunto”.

 

In sede di compilazione del modello di pagamento F24, da predisporre per ogni singola dichiarazione di successione, nella sezione “Contribuente” sono riportati, negli appositi campi, il codice fiscale e i dati anagrafici dell’erede; il campo “Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare” è valorizzato con il codice fiscale del defunto unitamente al codice “08” da riportare nel campo “codice identificativo”.

I suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “Erario”, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, con l’indicazione nel campo “anno di riferimento” dell’anno del decesso, nel formato “AAAA”.

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Per consentire il versamento delle somme dovute a seguito degli avvisi di liquidazione emessi dagli Uffici, si istituiscono i seguenti codici tributo, da utilizzare esclusivamente mediante il modello F24:

- “A140” denominato “Successioni - Imposta ipotecaria - Avviso di liquidazione dell’imposta”;

- “A141” denominato “Successioni - Imposta catastale - Avviso di liquidazione dell’imposta”;

- “A142” denominato “Successioni - Tassa ipotecaria - Avviso di liquidazione dell’imposta”;

- “A143” denominato “Successioni - Imposta sostitutiva INVIM - Avviso di liquidazione dell’imposta”;

- “A144” denominato “Successioni - INVIM Erario - Avviso di liquidazione dell’imposta”;

- “A145” denominato “Successioni - INVIM Comuni - Avviso di liquidazione dell’imposta”;

- “A146” denominato “Successioni - Imposta di bollo - Avviso di liquidazione dell’imposta”;

- “A147” denominato “Successioni - Imposta di successione - Avviso di liquidazione dell’imposta”;

- “A148” denominato “Successioni - Sanzione imposta di bollo - Avviso di liquidazione dell’imposta”;

- “A149” denominato “Successioni - Sanzione imposte e tasse ipotecarie e catastali - Avviso di liquidazione dell’imposta”;

- “A150” denominato “Successioni - Sanzione imposta sulle successioni - Avviso di liquidazione dell’imposta”;

- “A151” denominato “Successioni - Tributi speciali e compensi - Avviso di liquidazione dell’imposta”;

- “A152” denominato “Successioni - Interessi - Avviso di liquidazione dell’imposta”.

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Per consentire il versamento delle somme dovute a seguito di definizione per acquiescenza ex art. 15 D.Lgs. n. 218/1997 o per il pagamento spontaneo delle somme

richieste con avvisi di accertamento o di liquidazione emessi dagli Uffici, si istituiscono i seguenti codici tributo, da utilizzare esclusivamente mediante il modello F24:

- “A153” denominato “Successioni - Imposta di successione e relativi interessi - Omessa impugnazione”;

- “A154” denominato “Successioni - Imposta ipotecaria e relativi interessi - Omessa impugnazione”;

- “A155” denominato “Successioni - Imposta catastale e relativi interessi - Omessa impugnazione”;

- “A156” denominato “Successioni - Imposta di bollo e relativi interessi - Omessa impugnazione”;

- “A157” denominato “Successioni - Imposta sostitutiva INVIM e relativi interessi - Omessa impugnazione”;

- “A158” denominato “Successioni - INVIM Erario e relativi interessi - Omessa impugnazione”;

- “A159” denominato “Successioni – INVIM Comuni e relativi interessi - Omessa impugnazione”;

- “A160” denominato “Successioni - Sanzione imposta di bollo - Omessa impugnazione”;

- “A161” denominato “Successioni - Sanzione imposte ipotecarie e catastali - Omessa impugnazione”;

- “A162” denominato “Successioni - Sanzione imposta sulle successioni - Omessa impugnazione”;

- “A163” denominato “Successioni - Sanzione INVIM - Omessa impugnazione;

- “A164” denominato “Successioni - Tributi speciali e compensi - Omessa impugnazione”.

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Per consentire il versamento delle somme dovute a seguito di definizione delle sole sanzioni ex art. 17 D.Lgs. n. 472/1997, richieste con avvisi di accertamento o di liquidazione emessi dagli Uffici, si istituiscono i seguenti codici tributo, da utilizzare esclusivamente mediante il modello F24:

- “A165” denominato “Successioni - Sanzione imposta di bollo - Definizione delle sole sanzioni”;

- “A166” denominato “Successioni - Sanzione imposte ipotecarie e catastali - Definizione delle sole sanzioni”;

- “A167” denominato “Successioni - Sanzione imposta sulle successioni - Definizione delle sole sanzioni”;

- “A168” denominato “Successioni - Sanzione INVIM - Definizione delle sole sanzioni”.

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Per consentire il versamento delle somme dovute a seguito di accertamento con adesione – D.Lgs. n. 218/1997, su avvisi di accertamento o di liquidazione emessi dagli Uffici, si istituiscono i seguenti codici tributo, da utilizzare esclusivamente mediante il modello F24:

- “A169” denominato “Successioni - Imposta di successione e relativi interessi – Accertamento con adesione”;

- “A170” denominato “Successioni - Imposta ipotecaria e relativi interessi - Accertamento con adesione”;

- “A171” denominato “Successioni - Imposta catastale e relativi interessi - Accertamento con adesione”;

- “A172” denominato “Successioni - Imposta di bollo e relativi interessi - Accertamento con adesione”;

- “A173” denominato “Successioni - Imposta sostitutiva INVIM e relativi interessi - Accertamento con adesione”;

- “A174” denominato “Successioni – INVIM - Erario e relativi interessi - Accertamento con adesione”;

- “A175” denominato “Successioni - INVIM Comuni e relativi interessi - Accertamento con adesione”;

- “A176” denominato “Successioni - Sanzione imposte ipotecarie e catastali - Accertamento con adesione”;

- “A177” denominato “Successioni - Sanzione imposta sulle successioni - Accertamento con adesione”;

- “A178” denominato “Successioni - Sanzione imposta di bollo - Accertamento con adesione”;

- “A179” denominato “Successioni - Sanzione INVIM - Accertamento con adesione”;

- “A180” denominato “Successioni - Tributi speciali e compensi - Accertamento con adesione”.

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Per consentire il versamento, delle somme dovute a seguito di conciliazione giudiziale ex artt. 48, 48-bis e 48-ter D.Lgs. n. 546/1992, su avvisi di accertamento o di liquidazione emessi dagli Uffici, si istituiscono i seguenti codici tributo, da utilizzare esclusivamente mediante il modello F24:

- “A181” denominato “Successioni - Imposta di successione e relativi interessi -Conciliazione giudiziale”;

- “A182” denominato “Successioni - Imposta ipotecaria e relativi interessi - Conciliazione giudiziale”;

- “A183” denominato “Successioni - Imposta catastale e relativi interessi - Conciliazione giudiziale”;

- “A184” denominato “Successioni - Imposta di bollo e relativi interessi - Conciliazione giudiziale”;

- “A185” denominato “Successioni - Imposta sostitutiva INVIM e relativi interessi – Conciliazione giudiziale”;

- “A186” denominato “Successioni - INVIM Erario e relativi interessi - Conciliazione giudiziale”;

- “A187” denominato “Successioni - INVIM Comuni e relativi interessi - Conciliazione giudiziale”;

- “A188” denominato “Successioni - Sanzione imposte ipotecarie e catastali - Conciliazione giudiziale”;

- “A189” denominato “Successioni - Sanzione imposta sulle successioni - Conciliazione giudiziale”;

- “A190” denominato “Successioni - Sanzione imposta di bollo - Conciliazione giudiziale”;

- “A191” denominato “Successioni - Sanzione INVIM - Conciliazione giudiziale ”;

- “A192” denominato “Successioni - Tributi speciali e compensi - Conciliazione giudiziale”.

In sede di compilazione del modello F24, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, con l’indicazione nei campi “codice ufficio”, “codice atto” e “anno di riferimento”, nel formato “AAAA”, dei dati riportati nell’atto emesso dall’Ufficio.

Per i codici tributo A145 - A159 - A175 - A187, inoltre, nel campo “rateazione/regione/prov./mese rif” è indicato il codice catastale del comune, reperibile nella “tabella dei Codici Catastali dei Comuni”, pubblicata sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it

Si precisa che per il pagamento delle spese di notifica degli atti emessi dagli Uffici, si utilizza il vigente codice tributo “9400 - spese di notifica per atti impositivi”.

I codici tributo istituiti con la presente risoluzione saranno operativi a partire dal 1° aprile 2016.

I suddetti codici tributo ed il codice identificativo “08” , da indicare nel modello di pagamento F24, sono reperibili sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it, nella sezione Codici da utilizzare per il versamento con il modello F24.

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