Cessione di singoli beni e cessione di azienda

Agenzia delle Entrate

Risposta n. 149

Roma, 4 marzo 2021

OGGETTO Trattamento fiscale ai fini IVA e ai fini dell'imposta di registro della cessione di elementi patrimoniali.

 

Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente

QUESITO

La società istante, Alfa S.P.A. (di seguito "Alfa"), è una banca italiana controllata al 100% da Beta, società con sede legale nello Stato UE 1 che costituisce la principale entità operativa del Gruppo X (di seguito anche il "Gruppo"), gruppo bancario operante a livello europeo.

Il Gruppo è gestito in risoluzione ordinata dal ......, mediante la gestione in ammortamento delle entità del Gruppo, ossia senza avviare nuove attività, al fine di evitarne il fallimento e i conseguenti effetti destabilizzanti per l'intero settore bancario europeo.

Il Gruppo non svolge, dunque, più alcuna attività commerciale e la sua attività è concentrata solo nella gestione dei suoi elementi patrimoniali in estinzione, principalmente nel settore pubblico e del credito sovrano, proteggendo nel contempo gli interessi degli Stati azionisti e garanti.

A decorrere dal 15 luglio ....., la società istante rientra nel piano di risoluzione ordinata (c.d. run-off) del Gruppo. Alfa gestisce in run-off un portafoglio di elementi patrimoniali composto da mutui, obbligazioni e derivati.

Le controparti appartengono in prevalenza al settore pubblico italiano e, in misura minore, sono imprese private operanti nelle infrastrutture e nei servizi di pubblica utilità.

Per quanto riguarda i derivati si precisa che, in aggiunta a quelli detenuti a copertura dei rischi di altri elementi patrimoniali posseduti (titoli obbligazionari e finanziamenti attivi), Alfa detiene derivati a lungo termine stipulati con la clientela e riferibili a finanza pubblica, corporate finance e project finance.

Per effetto del citato piano di risoluzione, Alfa sta progressivamente riducendo lo stock di derivati con la clientela.

Le operazioni di Alfa sono finanziate per il 95% da Beta.

Nell'ambito del menzionato piano di risoluzione ordinata, approvato dalla Commissione Europea nel ....., il Gruppo sta valutando le alternative disponibili per espungere da Alfa alcuni elementi patrimoniali ritenuti problematici al fine di poter cedere a terzi la partecipazione in Alfa. Una delle alternative oggetto di valutazione consiste nel trasferimento di detti elementi patrimoniali a Beta, in parte in capo alla sede principale presso lo Stato UE 1 ed in parte in capo alla sede secondaria presso lo Stato UE 2 (di seguito anche "Beta Branch"), da porre in essere nel corso del primo semestre del 2021 verso il pagamento di un corrispettivo in denaro.

In particolare, si prevede:

1. il trasferimento nei confronti di Beta Branch di 21 titoli obbligazionari corredati, in taluni casi, dei relativi derivati di copertura del rischio di variazione del tasso di d'interesse (di seguito, congiuntamente, anche "Titoli Obbligazionari"). Il trasferimento verrebbe concluso per un corrispettivo pari al valore netto contabile dei Titoli Obbligazionari alla data di efficacia del trasferimento, ritenuto non inferiore al valore di mercato degli stessi alla medesima data. Conseguentemente, il trasferimento non avrebbe alcun impatto sul conto economico di Alfa;

2. il trasferimento nei confronti di Beta di 12 finanziamenti corredati, in taluni casi, dei relativi derivati di copertura del rischio di variazione del tasso d'interesse (di seguito, congiuntamente, anche "Finanziamenti Attivi").

Il trasferimento verrebbe concluso per un corrispettivo pari al valore netto contabile dei Finanziamenti Attivi alla data di efficacia del trasferimento, ritenuto non inferiore al valore di mercato degli stessi alla medesima data. Conseguentemente, il trasferimento non avrebbe alcun impatto sul conto economico di Alfa;

3. il trasferimento nei confronti di Beta di 28 derivati stipulati con la clientela nonché dei relativi derivati di copertura (cosiddetti "mirror swaps"), ossia strumenti derivati con caratteristiche speculari ai precedenti stipulati da Alfa con primari istituti bancari al fine di ridurre il rischio derivante dagli strumenti derivati stipulati con la clientela (di seguito, congiuntamente, anche "Derivati Clienti"). Il trasferimento verrebbe concluso per un corrispettivo pari al valore netto contabile dei Derivati Clienti alla data di efficacia del trasferimento, ritenuto non inferiore al valore di mercato degli stessi alla medesima data. Conseguentemente, il trasferimento non avrebbe alcun impatto sul conto economico di Alfa;

4. il trasferimento a Beta di una partecipazione attualmente detenuta da Alfa nell'Istituto Gamma, ente di diritto pubblico con gestione autonoma istituito dalla Legge......, (di seguito anche "Partecipazione"). La Partecipazione è rappresentativa del 3,11% del capitale dell'Istituto Gamma. Il trasferimento verrebbe concluso per un corrispettivo pari a ..... milioni di euro, ritenuto corrispondente al valore di mercato della Partecipazione alla data di efficacia del trasferimento. Conseguentemente, il trasferimento avrebbe un impatto negativo di circa ...... milioni di euro sul conto economico di Alfa.

La società istante evidenzia che la complessa operazione descritta non include, comporta o comunque realizza alcun trasferimento, diretto o indiretto, da Alfa a Beta di alcun contratto di lavoro subordinato (a tempo determinato o indeterminato), alcun contratto di lavoro parasubordinato o di collaborazione ed alcun contratto di consulenza, di prestazione d'opera o simili.

Essa, altresì, non include, comporta o comunque realizza il trasferimento, diretto o indiretto, da Alfa a Beta della proprietà, di altri diritti reali di godimento o di diritti obbligatori relativi ad alcun bene materiale (mobile o immobile) o immateriale (ivi inclusi licenze, permessi, autorizzazioni, know-how e simili).

Ciò posto, la società istante chiede se l'operazione descritta debba essere qualificata o meno come una cessione d'azienda o di ramo di azienda alla luce delle disposizioni recate dal DPR 26 ottobre 1972, n. 633, in materia di imposta sul valore aggiunto e del DPR 26 aprile 1986, n. 131, in materia di imposta di registro.

 

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

La società istante ritiene che l'operazione non presenta gli elementi che contraddistinguono, in base alla prassi amministrativa e alla giurisprudenza della Corte di Cassazione, una cessione d'azienda o di ramo d'azienda, sia ai fini dell'IVA che ai fini dell'imposta di registro.

In particolare, la società istante non ritiene soddisfatta la circostanza che gli elementi patrimoniali oggetto di trasferimento rappresentino un "insieme organicamente finalizzato ex-ante all'esercizio dell'attività d'impresa, di per sé idoneo a consentire l'inizio o la prosecuzione" di detta attività, né - tantomeno - ritiene che sia riscontrabile negli elementi patrimoniali trasferiti "un residuo di organizzazione che ne dimostri l'attitudine all'esercizio dell'impresa" "senza integrazioni di rilievo da parte del cessionario" (cfr. Corte di Cassazione, sentenza n. 9575 del 11 maggio 2016; Corte di Cassazione, sentenza n. 1769 del 24 gennaio 2018).

Ciò risulta evidente dalla circostanza che l'operazione, oltre al trasferimento degli elementi patrimoniali indicati in precedenza, non prevede il trasferimento, diretto o indiretto, da Alfa a Beta di alcun ulteriore rapporto giuridico, quali ad esempio contratti di lavoro subordinato (a tempo determinato o indeterminato), contratti di lavoro para-subordinato o di collaborazione e contratti di consulenza o di prestazione d'opera.

Inoltre, l'operazione non include, comporta o comunque realizza neanche il trasferimento, diretto o indiretto, da Alfa a Beta della proprietà, di altri diritti reali di godimento o di diritti obbligatori relativi ad alcun bene materiale (mobile o immobile) o immateriale (ivi inclusi licenze, permessi, autorizzazioni, know-how esimili).

La mancanza di simili trasferimenti nel perimetro dell'operazione esclude che, aldi là degli elementi patrimoniali trasferiti, indicati in precedenza, residui in detto perimetro una - seppur minima - organizzazione atta alla produzione di beni o servizi.

 

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

In via preliminare, si fa presente che la risposta all'istanza in esame viene fornita sulla base degli elementi e dei fatti rappresentati che, ai fini del presente parere, vengono assunti acriticamente.

In linea generale, per quanto riguarda il trattamento fiscale, ai fini IVA, della cessione di azienda o di ramo di azienda, la normativa unionale prevede che "In caso di trasferimento a titolo oneroso o gratuito o sotto forma di conferimento a una società di un'universalità totale o parziale di beni, gli Stati membri possono considerare che non è avvenuta alcuna cessione di beni e che il beneficiario succede al cedente" (cfr. art. 19 della Direttiva 2006/112/CE).

Di tale facoltà si è avvalso il legislatore nazionale, stabilendo con l'art. 2, comma3, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, che "non sono considerate cessioni di beni: le cessioni e i conferimenti in società o altri enti, compresi i consorzi e le assicurazioni o altre organizzazioni, che hanno per oggetto aziende o rami di azienda".

Pertanto, a differenza delle cessioni di singoli beni dell'azienda e dei conferimenti di singoli beni, le cessioni di aziende, di singoli rami d'azienda e i conferimenti delle stesse in società o altri enti, compresi i consorzi o le associazioni, sono escluse dal campo applicazione dell'IVA.

Sotto questo profilo, si ricorda che l'azienda è il complesso dei beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa (art. 2555 c.c.). Ne consegue che l'ambito di applicazione oggettivo del citato art. 2, comma 3, lettera b), del d.P.R. n. 633 del1972 è dato da un'universalità totale o parziale di beni materiali e immateriali che, complessivamente, costituiscono un'impresa o parte di un'impresa idonea a svolgere essa stessa un'attività economica autonoma.

La ratio della norma è quella di agevolare i trasferimenti di imprese o di parti di imprese, evitando ingenti versamenti d'imposta e contemporanee detrazioni di IVA da parte del cessionario. Deve trattarsi, quindi, di un complesso di beni trasferito non semplicemente "in occasione", ma "in funzione" di una certa operazione di riorganizzazione aziendale.

Con riferimento alla nozione di azienda, questa Amministrazione ha avuto modo di chiarire che la stessa deve essere intesa in senso ampio, comprensiva anche delle cessioni di complessi aziendali relativi a singoli rami d'impresa. Va precisato, comunque, che la cessione deve riguardare l'azienda o il complesso aziendale nel suo insieme, intesa quale universitas di beni materiali, immateriali e di rapporti giuridico- economici suscettibili di consentire l'esercizio dell'attività di impresa e non i singoli beni che compongono l'azienda stessa (cfr. circolare del 19 dicembre 1997, n. 320).

Anche la giurisprudenza di legittimità nell'evidenziare che l'azienda è un complesso di beni organizzati per l'esercizio dell'impresa, individua nell'organizzazione di tale complesso la sua connotazione essenziale (cfr. Cass. SS.UU. 5 marzo 2014, n. 5087). Nell'ambito della cessione d'azienda, la Suprema Corte ha avuto modo di precisare che si deve trattare di un insieme organicamente finalizzato ex ante all'esercizio dell'attività d'impresa di per sé idoneo a consentire l'inizio o la prosecuzione di quella determinata attività. Ne deriva che, se non è necessaria la cessione di tutti gli elementi che normalmente costituiscono l'azienda, deve tuttavia potere essere rilevato che, nel complesso di quelli ceduti, permanga un residuo di organizzazione che ne dimostri l'attitudine all'esercizio dell'impresa, sia pure mediante la successiva integrazione da parte del cessionario (così, da ultimo, anche Cass., n. 9575 del 11.05.2016, che ha confermato Cass. n. 21481 del09.10.2009; Cass. n. 1913 del 30.01.2007).

Alla luce di ciò, è necessario identificare i fattori rivelatori dell'esistenza dell'azienda o del ramo d'azienda, che si possono individuare nella "organizzazione", nei "beni" e nel loro fine "per l'esercizio dell'impresa". Deve essere rintracciata una coesione unitaria dei suddetti elementi, funzionalmente legati da un rapporto di complementarietà strumentale, contraddistinti dall'essere destinati all'esercizio dell'impresa.

In tal senso, anche la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha riconosciuto come il concetto di trasferimento di un'universalità totale o parziale di beni debba costituire un'autonoma nozione del diritto dell'Unione da intrepretarsi uniformemente al fine di evitare divergenze nell'applicazione del regime IVA negli Stati membri.

Conseguentemente, la Corte ha individuato il senso e la portata della nozione di trasferimento di un'universalità totale o parziale di beni ricomprendendo in essa il trasferimento di un'azienda o di una parte autonoma di un'impresa, compresi gli elementi materiali e, eventualmente, immateriali che, complessivamente, costituiscono un'impresa o una parte di impresa idonea a proseguire un'attività economica autonoma (cfr. sentenza del 10 novembre 2011, causa C-444/10).

A tal riguardo, si evidenzia che - come chiarito nella risposta ad interpello del 4 novembre 2019, n. 466, vertente sulla sussistenza di una cessione d'azienda in caso di cessione della lista clienti - non si possono fissare aprioristicamente, in via generale ed astratta, quali e quanti beni e/o rapporti siano necessari a costituire il nucleo indispensabile per l'esistenza di un'azienda, poiché non assume rilevanza esaustiva il semplice complesso di "beni", in sé e per sé stesso considerato, ma anche i "legami" giuridici e di fatto tra gli stessi, nonché la destinazione funzionale del loro insieme.

In altri termini, al fine di individuare una cessione di azienda o di ramo di azienda, quanto ceduto deve essere di per sé un insieme organicamente finalizzato all'esercizio dell'attività d'impresa ed autonomamente idoneo a consentire l'inizio o la continuazione di quella determinata attività da parte del cessionario.

Ciò premesso, si ritiene che nella fattispecie in esame, come rappresentata dalla società istante - in cui si prospettano la cessione, a favore di Beta, di 12 finanziamenti attivi (con i relativi derivati di copertura), di 28 derivati stipulati con la clientela (con i relativi derivati di copertura) e della partecipazione rappresentativa del 3,11% del capitale dell'Istituto Gamma, nonchè la cessione di 21 titoli obbligazionari a favore di Beta Branch - non siano riscontrabili gli elementi che, nei termini anzidetti, integrano la cessione di una struttura organizzativa aziendale, in quanto l'operazione, considerata nel suo complesso, ha ad oggetto una pluralità di elementi patrimoniali isolati.

Infatti, come espressamente specificato dalla società istante, le cessioni di cui trattasi non comportano alcun trasferimento, diretto o indiretto, da Alfa a favore di Beta di alcun contratto di lavoro subordinato, alcun contratto di lavoro parasubordinato o di collaborazione ed alcun contratto di consulenza, di prestazione d'opera o simili e non realizzano il trasferimento, diretto o indiretto, da Alfa a Beta della proprietà, di altri diritti reali di godimento o di diritti obbligatori relativi ad alcun bene materiale o immateriale.

La circostanza che l'operazione di cui trattasi abbia ad oggetto elementi patrimoniali isolati, di per sé non idonei a proseguire/svolgere, in modo autonomo, un'attività produttiva, sarebbe, altresì, direttamente confermata dalla programmata sottoscrizione tra la società istante e Beta di un contratto di servizi in virtù del quale la società istante si impegnerebbe a fornire a Beta tutti i servizi necessari alla gestione degli elementi patrimoniali trasferiti (gestione dei rapporti con le controparti, gestione della tesoreria, rendicontazione, etc.).

Le medesime valutazioni possono essere svolte con riferimento alla cessione a favore di Beta della partecipazione detenuta dalla società istante nell'Istituto Gamma.

Anche in tal caso, la partecipazione costituisce un elemento isolato non idoneo di per sé a costituire un'azienda né, pur essendo formalmente ceduta insieme agli altri asset, contribuisce ad integrare - rispetto a questi ultimi - quegli elementi che sono imprescindibili ai fini della individuazione di una universalità di beni.

Sul tema, la Corte di Giustizia Europea ha peraltro precisato che "il trasferimento di azioni di una società può, a prescindere dall'entità delle quote, essere assimilato al trasferimento di "un'universalità totale o parziale di beni" ai sensi dell'art. 5, paragrafo 8, della Sesta Direttiva, soltanto se la partecipazione fa parte di un'unità indipendente che consente l'esercizio di un'attività economica autonoma e se detta attività è proseguita dall'acquirente" (cfr. sentenza 30 maggio 2013, C-651/11).In altri termini, secondo la Corte di Giustizia Europea, la cessione di azienda (i.e. "un'universalità totale o parziale di beni"), presuppone il trasferimento non solo delle partecipazioni, ma anche il trasferimento di elementi dell'attivo patrimoniale tale da consentire al cessionario di proseguire un'attività economica indipendente.

In conclusione, nel caso di specie, si ritiene che l'operazione descritta dalla società istante sia qualificabile come cessione di singoli beni e non come cessione di ramo d'azienda.

Conseguentemente, alla fattispecie in esame non si applica la previsione di cui all'art. 2, comma 3, del d.P.R. n. 633 del 1972, in base alla quale, non sono considerate cessioni di beni "le cessioni e i conferimenti in società o altri enti, compresi i consorzi e le associazioni o altre organizzazioni, che hanno per oggetto aziende o rami di azienda".

L'operazione di cui trattasi, realizzata dalla società istante, rientra, dunque, nel campo di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto.

Nel caso in cui gli atti relativi ai trasferimenti descritti nell'istanza siano soggetti ad obbligo di registrazione in termine fisso o in caso d'uso, l'imposta di registro sarà dovuta in misura fissa, come previsto dall'articolo 40 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e, per i trasferimenti delle quote di partecipazione, dall'articolo 11 della Tariffa, Parte Prima, del predetto decreto.

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