Cessione di quote di Srls a favore di soggetti diversi dalle persone fisiche
ALLA CAMERA DI COMMERCIO DI
ANCONA
(PEC:
segreteria.generale@an.legalmail.camcom.it)
Ministero dello Sviluppo Economico
DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA
Divisione VI – Registro delle Imprese, professioni ausiliarie del commercio e artigiane e riconoscimento titoli professionali
Parere prot. n. 39365 del 15 febbraio 2016
OGGETTO: Art. 2463-bis del Codice civile. Società a responsabilità limitata semplificata. Possibilità di cedere le quote a soggetti differenti dalle persone fisiche. Modifiche dello statuto cui non consegue il deposito dello statuto modificato.
(Pubblicato sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico)
Con nota PEC del 21 gennaio u.s., codesta Camera poneva allo scrivente un duplice quesito in materia di s.r.l.s. e precisamente:
«E’ stato depositato da un notaio iscritto nel ruolo del distretto notarile di Ancona l’atto di trasferimento quote sociali da una persona fisica ad una persona giuridica. Alla richiesta di chiarimenti del Conservatore, il notaio evidenzia l’art 2463 bis C.C. pone il vincolo sulla costituzione della SRLS dalle sole persone fisiche, ma non vi sono vincoli espressi per le successive modifiche. Nell’ultimo comma del citato articolo, infatti, il codice civile, fatto salvo quanto previsto dal suddetto articolo, rimanda in quanto applicabile la disciplina delle società a responsabilità limitata alle SRLS. Si chiede allora se sia possibile, per le srl semplificate, addivenire a seguito di modificazioni o di cessione di quote, ad una compagine sociale inclusiva di persone giuridiche, espressamente escluse in fase costitutiva, come suggerirebbe una interpretazione letterale della norma citata, oppure se la limitazione della partecipazione alle persone fisiche debba intendersi come una caratteristica costante delle suddette società».
Si deve convenire con la posizione rappresentata da codesta Camera, che in assenza di uno specifico divieto, o come nel caso in presenza di un divieto relativo a fattispecie differente da quella oggetto dell’atto notarile, non può procedersi ad estensione interpretativa della norma.
Ciò ovviamente sulla base dei principi generali del diritto ed in particolare sulla base della disposizione da ultimo recata dall’art. 1, comma 2 del decreto legge n. 1 del 2012, che testualmente reca: «Le disposizioni recanti divieti, restrizioni, oneri o condizioni all'accesso ed all'esercizio delle attività economiche sono in ogni caso interpretate ed applicate in senso tassativo, restrittivo e ragionevolmente proporzionato alle perseguite finalità di interesse pubblico generale, alla stregua dei principi costituzionali per i quali l'iniziativa economica privata è libera secondo condizioni di piena concorrenza e pari opportunità tra tutti i soggetti, presenti e futuri, ed ammette solo i limiti, i programmi e i controlli necessari ad evitare possibili danni alla salute, all'ambiente, al paesaggio, al patrimonio artistico e culturale, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana e possibili contrasti con l'utilità sociale, con l'ordine pubblico, con il sistema tributario e con gli obblighi comunitari ed internazionali della Repubblica.»
Ne consegue nello specifico, che l’atto di cessione di quote sociali di s.r.l.s. a soggetto diverso da persona fisica è consentito in quanto il divieto contenuto nel comma 1 dell’art. 2463-bis, riguarda la sola fase di costituzione della società.
Tuttavia fermo quanto precede in termini di validità ed iscrivibilità della cessione di quote, si deve riflettere sulla sorte della compagine sociale sotto il profilo causale e tipologico.
Sotto il profilo tipologico si ritiene da parte della miglior dottrina che la s.r.l.s. non rappresenti un tipo autonomo di società, nell’ambito delle società di capitali, ma un mero modo d’essere della società a responsabilità limitata, come avviene ad esempio nel caso delle s.r.l. uni personali o delle s.p.a. con unico socio.
La problematica attiene piuttosto all’aspetto causale o se si preferisce alle certezze che il modello semplificato dà al mercato in termini di aderenza formale e sostanziale allo standard approvato col DM 138/2012. Sotto questo aspetto anche l’obbligo di inserire nella denominazione sociale il termine “semplificata” o l’acronimo “SRLS”, indica la volontà legislativa di evidenziare un caveat nei terzi.
È evidente per tutto quanto precede che l’ingresso nel capitale sociale di soggetti differenti dalle persone fisiche fa perdere a quella srl le caratteristiche di srl semplificata, trovando applicazione, ove non vi sia un aumento di capitale che esuberi i 9999 euro, la previsione di cui all’art. 2463, comma 4 del Codice civile.
Pertanto la società perde lo status particolare di srls ed assume quello di srl “ordinaria” cd a capitale esiguo. Dispone infatti tale norma che «L'ammontare del capitale può essere determinato in misura inferiore a euro diecimila, pari almeno a un euro. In tal caso i conferimenti devono farsi in denaro e devono essere versati per intero alle persone cui è affidata l'amministrazione».
Troveranno pertanto applicazione tutte le disposizioni relative alle società ordinarie (fatta salva l’espressa eccezione in tema di capitale sociale di cui al comma 4) e, come ben osservato dallo studio del CNN n. 892 del 14 novembre 2013, la società dovrà modificare la propria denominazione per estrarne il lessema «semplificata» non più rispondente a realtà e foriero di erronea informazione al mercato.
Col secondo quesito si è espressamente richiesto:
«Si è verificato inoltre che è in uso di alcuni notai modificare, con verbale di assemblea straordinaria, il contenuto delle clausole presenti nell’atto costitutivo standard (per chiarezza il caso reale trattava della variazione dell’oggetto sociale), senza poi depositare lo statuto aggiornato, sull’assunto che quello standard sia l’atto costitutivo e non lo statuto, che di fatto non sarebbe previsto dalla normativa specifica».
Il secondo quesito presuppone invece il mantenimento dello status di s.r.l. semplificata, in quanto la modifica statutaria influirebbe su elementi (nel caso presentato: l’oggetto) che non si pongono in contraddizione con la formulazione dell’art. 2463-bis.
Effettivamente sia la legge delega, che l’attuale art. 2463-bis, parlano di atto costitutivo e non anche di statuto.
Ciò non toglie tuttavia che anche l’art. 2463 del Codice civile parli esclusivamente di atto costitutivo e lo stesso art. 2328 del Codice civile, in tema di s.p.a., al terzo comma disponga «Lo statuto contenente le norme relative al funzionamento della società, anche se forma oggetto di atto separato, costituisce parte integrante dell'atto costitutivo».
In questo caso deve supplire la disciplina comunitaria introdotta dalla cd. prima direttiva (dir. 151/68/CEE ora codificata in dir 2009/101/CE) che all’art. 2, paragrafo 1, lett. c), precisa che «dopo ogni modifica dell'atto costitutivo o dello statuto,[è soggetto all’iscrizione] il testo integrale dell'atto modificato nella sua redazione aggiornata».
IL DIRETTORE GENERALE
(Gianfrancesco Vecchio)
F.to Vecchio