Certificato di agibilità ed obbligazioni del venditore

* Cassazione, sentenza 9 ottobre 2015, n. 20349, sez. II civile

CONTRATTI – VENDITA - Certificato di abitabilità – Obbligazione incombente sul venditore - Sussiste.

 

La diligenza che incombe sul venditore, essendo connessa all’assunzione dell’obbligo di consegnare un immobile provvisto del requisito di abitabilità, ha per oggetto la scrupolosa predisposizione o il controllo di tutti gli atti finalizzati all’ottenimento della licenza di abitabilità, ivi compresi gli atti presupposti, necessari all’utile esperimento dell’iter amministrativo, quali ad esempio l’esistenza di una formale lottizzazione, che si pone a monte di tale iter e tali condotte non sono esigibili da parte dell’acquirente, il quale confida nell’adempimento dell’obbligo assunto dal venditore.

La consegna del certificato di abitabilità dell’immobile oggetto del contratto, ove questo sia un appartamento da adibire ad abitazione, pur non costituendo di per sé condizione di validità della compravendita, integra un’obbligazione incombente sul venditore ai sensi dell’articolo 1477 c.c., attenendo ad un requisito essenziale della cosa venduta, in quanto incidente sulla possibilità di adibire legittimamente la stessa all’uso contrattualmente previsto.

 Fonte : Notiziario Consiglio nazionale del notariato del 22.10.2015

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