Cancellazione delle start-up innovative per decorrenza del termine di applicabilità delle disposizioni normative in materia di start-up.

Ministero dello Sviluppo Economico

Parere prot. n. 79330 del 21 marzo 2016

OGGETTO: Cancellazione delle start-up innovative per decorrenza del termine di applicabilità delle disposizioni normative in materia di start-up.

(Pubblicato sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico)

 

Con nota in data 11 febbraio u.s. codesta CCIAA poneva un quesito in merito a quanto emarginato in oggetto, chiedendo in particolare se «sia sufficiente un provvedimento del Conservatore che disponga la cancellazione dalla sezione speciale start-up, atteso, tra l'altro, che la comunicazione del decorso del termine per l’iscrizione nella sezione speciale start-up risulta già trasmessa dal ministero;

ovvero se debba comunque delinearsi un procedimento in cui l'ufficio, avuto conoscenza della scadenza dei termine di applicabilità delle disposizioni normative in materia di start- up: a) informi tramite PEC la start-up (o incubatore) dell'avvio del procedimento, consentendo di controdedurre entro un termine non superiore a dieci giorni; b) successivamente proceda a trasmettere l'intera documentazione al giudice del registro per la valutazione della sussistenza dei requisiti normativi ai fini della cancellazione dell'impresa dalla sezione speciale.».

Il controinteresse dell’impresa, che giustificherebbe la complessa procedura prevista dall’art. 2190, a parere della scrivente, nella fattispecie non si manifesta.

Il decorrere del tempo e quindi il consolidarsi dell’evento che la legge stessa prevede come estinguente l’iscrizione in sezione speciale della società, non ammette controdeduzioni da parte dell’impresa stessa.

V’è peraltro da precisare che le comunicazioni sulla decadenza non sono “periodiche”, ma rispondono a un calendario previsto per legge e richiamato dalla Circolare dell’Agenzia delle entrate n. 16/E, che fissa al 18 dicembre 2016 la cancellazione delle startup costituite tra il 20 ottobre 2010 e il 18 dicembre 2012 ed aveva fissato al 18 dicembre 2015 la cancellazione delle start-up costituite nel periodo intercorrente dal 20 ottobre 2009 e al 19 ottobre 2010.

Ne consegue conclusivamente che, trattandosi di provvedimento necessitato ed inderogabile, dipendente dal combinato disposto del dettato normativo e del decorso del tempo, l’ufficio procederà autonomamente alla cancellazione dalla sezione speciale, previa “notifica di cortesia” all’impresa da effettuarsi tramite PEC.

Come noto la cancellazione dalla sezione speciale non incide sulla iscrizione in sezione ordinaria, ed ove la società ne abbia interesse, può procedere, in presenza dei requisiti di legge, ad iscrizione in sezione speciale PMI innovative.

 

IL DIRETTORE GENERALE

(Gianfrancesco Vecchio)

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