Cancellazione della società dal Registro Imprese - Conseguenze
Corte di cassazione - Sezioni Unite civili - Sentenza 12 febbraio-12 marzo 2013 n. 6070
(Presidente Preden; Relatore Rordorf; Pm - difforme - Apice;
LA MASSIMA
Società - Società di persone - Società in accomandita semplice - Cancellazione dal registro delle imprese - Estinzione - Fenomeno successorio - Rapporti giuridici attivi e passivi - Effetti. (Cc, articoli 2312, 2324 e 2495; Cpc, articoli 110 e 299)
Qualora all’estinzione della società, conseguente alla sua cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno successorio. Ne consegue che con riferimento alle obbligazioni, queste si trasferiscono ai soci che ne rispondono nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, pendente societate, essi fossero o meno illimitatamente responsabili per i debiti sociali. In base al suddetto fenomeno anche i diritti e i beni si trasferiscono ai soci in regime di comproprietà indivisa, non però le mere pretese (ancorché azionate o azionabili in giudizio), né i diritti di credito ancora incerti o illiquidi la cui inclusione nel bilancio di liquidazione avrebbe richiesto un’attività ulteriore (giudiziale o extragiudiziale) il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato.
Società - Società di persone - Società in accomandita semplice - Cancellazione dal registro delle imprese - Estinzione - Fenomeno successorio - Rapporti processuali pendenti - Effetti. (Cc, articoli 2312, 2324 e 2495; Cpc, articoli 110 e 299)
Deve essere dichiarata inammissibile l’azione giudiziaria intrapresa dalla, o esercitata contro la, società estinta a seguito di cancellazione dal registro delle imprese. Se l’estinzione intervenga in pendenza di giudizio, questo verrà interrotto ai sensi degli articoli 299 e seguenti del Cpc, e potrà proseguire o essere riassunto da parte o nei confronti dei soci. Non provvedendosi a tali incombenti, l’impugnazione della sentenza pronunciata nei riguardi della società deve provenire o essere indirizzata, a pena di inammissibilità, dai o nei confronti di soci succeduti alla società estinta.