BIOTESTAMENTO, ONLINE IL VADEMECUM DEI NOTAI
BIOTESTAMENTO, ONLINE IL VADEMECUM DEI NOTAI
Comunicato Stampa (*)
Roma, 31 gennaio 2018 - Entra in vigore oggi la legge sul testamento biologico, n. 219/2017 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 12 del 16 gennaio 2018. La legge ribadisce il principio per cui nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge. Il cuore della legge è l’introduzione della disciplina delle DAT, disposizioni anticipate di trattamento, con le quali le persone possono dare indicazioni sui trattamenti sanitari da ricevere o da rifiutare nei casi in cui si trovassero in condizioni di incapacità.
Il Consiglio Nazionale del Notariato pubblica sul sito www.notariato.it un primo vademecum per informare il cittadino sulle novità introdotte in materia di Dat.
Che cosa sono le DAT?
Sono delle disposizioni/indicazioni che la persona, in previsione della eventuale futura incapacità di autodeterminarsi, può esprimere in merito alla accettazione o rifiuto di determinati:
Accertamenti diagnostici
Scelte terapeutiche (in generale)
Singoli trattamenti sanitari (in particolare)
Quale la novità?
Da oggi le DAT si possono fare. Viene definitivamente sgombrato il campo dal dubbio se la nutrizione e la idratazione artificiale possano essere rifiutate. Dalla legge (art 1 co 5) sono considerate una modalità di somministrazione, su prescrizione medica, di nutrienti mediante dispositivi medici e pertanto, in quanto tali, a tutti gli effetti “trattamenti sanitari”.
Chi può fare le DAT?
Qualunque persona che sia
Maggiorenne
Capace di intendere e di volere
In che forma si possono manifestare le DAT?
Atto pubblico notarile
Scrittura privata autenticata dal notaio
Scrittura privata semplice consegnata personalmente all’Ufficio dello Stato Civile del Comune di residenza del disponente
L’atto non sconta nessun tipo di imposta (di registro, di bollo) né tassa o diritto.
E se il paziente non è in condizioni di firmare?
La legge notarile prevede la possibilità di stipulare l’atto in presenza di due testimoni. Può inoltre manifestare le DAT anche attraverso una videoregistrazione o anche altro dispositivo che consenta di comunicare o attraverso un atto
Occorre una preventiva consultazione con un medico?
Sì. La legge stabilisce che la persona acquisisca preventivamente adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle proprie scelte
Si possono revocare o modificare le DAT?
Sì, in qualunque momento
utilizzando la stessa forma con cui sono state rilasciate
o, quando motivi di urgenza o altra impossibilità, non consentano di rispettare la stessa forma simmetrica, mediante dichiarazione verbale o videoregistrazione raccolta da un medico alla presenza di due testimoni.
Sono valide le DAT rilasciate prima di questa legge?
Sì. Conservano validità se ed in quanto non risultino contrarie alle prescrizioni di questa legge, anche se rilasciate in un periodo di vuoto normativo.
Dove viene pubblicizzata la Dat?
In un registro comunale (ove già istituito)
In un registro sanitario elettronico su base regionale, ove le Regioni abbiano istituito una modalità telematica di gestione della cartella clinica. In tal caso il disponente ha la scelta se far pubblicare copia della DAT ovvero lasciare solo indicazioni di chi sia il fiduciario o dove siano reperibili in copia.
Quindi manca una Banca dati a livello nazionale?
La legge 219 prevede solo registri regionali: se la persona è ricoverata in una regione diversa da quella in cui vive si rischia di non conoscere le DAT. La legge di Bilancio per il 2018 stanzia 2 milioni di euro per un registro nazionale
Il Notariato ha quasi ultimato un registro nazionale – non accessibile al pubblico per motivi di privacy e senza costi per lo Stato – consultabile da parte di tutte le aziende sanitarie italiane.
Si può nominare un terzo che si interfacci con i medici?
Sì. La legge prevede la possibilità (non l’obbligo) di nominare un fiduciario che sostituisca il disponente divenuto incapace nei rapporti con i medici e la struttura sanitaria, eventualmente consentendo disattenderle, di concerto con il medico, solo nel caso in cui
Appaiano palesemente incongrue
Non siano corrispondenti alla condizione clinica attuale del paziente
Siano sopravvenute terapie non prevedibili alla data di redazione delle DAT.
Cosa succede in caso di contrasto tra il fiduciario e il medico?
L’art 3, comma 5, della legge prescrive che in tal caso la decisione è rimessa al Giudice Tutelare su ricorso del rappresentante legale della persona interessata, ovvero dei soggetti di cui all’art. 406 c.c. o del medico o del direttore della struttura sanitaria.
Si possono nominare più fiduciari?
La legge non lo vieta, ma sarebbe opportuno di no, onde evitare possibili contrasti tra loro.
In ogni caso potrebbe essere opportuna la nomina di un secondo fiduciario che subentri nel caso in cui il primo nominato non possa o non voglia accettare l’incarico.
Il fiduciario nominato ha l’obbligo di accettare?
No. Il fiduciario può non accettare l’incarico (che prevede una sottoscrizione delle DAT per accettazione) ovvero rifiutarlo successivamente con atto scritto comunicato al disponente.
Se accetta, gli viene consegnata una copia delle DAT.
Il disponente può revocare o modificare Il fiduciario?
Sì, lo può fare. In qualsiasi momento, senza obbligo di motivazione nelle stesse forme in cui lo ha nominato.
Se viene revocato il fiduciario senza sostituzione o questi rinunzia le DAT perdono efficacia?
No. Le DAT conservano il loro valore prescrittivo per il medico e la struttura sanitaria. In mancanza del fiduciario, in caso di necessità di un alter ego, sarà il Giudice Tutelare a nominare un amministratore di sostegno che svolga i medesimi compiti.
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(*) I comunicati stampa del Consiglio Nazionale del Notariato sono pubblicati sul sito ufficiale www.notariato.it (Nota della Redazione).