Avviso di convocazione dell’assemblea: vale la data di spedizione e non quella di ricezione dell’avviso

N. R.G. 63208/2013

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO

SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA “B”

 

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Vincenzo Perozziello Presidente

dott. Marianna Galioto Giudice

dott. Maria Antonietta Ricci Relatore

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 63208/2013 promossa da:

ALFA SPA

PARTE ATTRICE

 

contro

SOCIETA’ CONSORTILE BETA SRL IN LIQ.

PARTE CONVENUTA

 

CONCLUSIONI

Per ALFA SPA

Voglia l’Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così giudicare:

NEL MERITO:

In ogni caso e per tutte le ragioni in atti, dichiarare la nullità, l’invalidità e l’inefficacia o, in subordine disporre l’annullamento della delibera dell’Assemblea della SOCIETA’ CONSORTILE BETA - S.R.L. in liquidazione, adottata in data 27 aprile 2013, nella parte in cui non concede il differimento dell’adunanza e nella parte in cui delibera l’approvazione del bilancio di esercizio della società dal 1.01.2012 al 31.12.2012.

Si reiterano le istanze istruttorie di cui alla memoria 183 VI comma n. 2 c.p.c. depositata in data 17.03.2014.

IN OGNI CASO:

Con vittoria di spese, diritti e onorari

Per SOCIETA’ CONSORTILE BETA SRL IN LIQ.

Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reeictis, dato atto che Società Consortile BETA Srl in Liquidazione, non accetta il contraddittorio su eventuali domande nuove, così giudicare:

NEL MERITO

- Respingere le domande avversarie, in quanto infondate in fatto ed in diritto, per le causali di cui in atti.

Con vittoria di spese diritti ed onorari.

IN VIA ISTRUTTORIA:

- nel denegato caso di rimessione della causa sul ruolo per lo svolgimento di ulteriore istruttoria, si chiede ammettersi tutte le prove avanzate da Società Consortile BETA Srl in Liquidazione, nella propria memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 datata 12.03.2014, da intendersi qui come integralmente trascritta.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con atto di citazione notificato in data 26 luglio 2013, la ALFA s.p.a., in qualità di socia della SOCIETA’ CONSORTILE BETA SRL IN LIQ. (di seguito anche solo “BETA SRL”), ha impugnato la delibera del 27 aprile 2013 con la quale l’assemblea ordinaria della società consortile BETA ha approvato, con il suo voto contrario, il bilancio relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2012.

L’attrice chiede che il bilancio impugnato venga dichiarato nullo, ovvero annullato, lamentando:

- da un lato, profili di invalidità della convocazione, in considerazione dell’inadeguatezza in concreto del lasso di tempo di soli quattro giorni concesso al socio dopo il ricevimento dell’avviso di convocazione e dell’illegittimo diniego del differimento del voto richiesto in assemblea per consentire al socio un’adeguata preparazione ed una consapevole partecipazione, previa assunzione di tutte le informazioni ritenute opportune;

- dall’altro, profili di nullità del bilancio, sotto il profilo della carenza di veridicità e completezza delle informazioni in esso contenute , con specifico riferimento alla posta di 230.745 euro iscritta alla voce “Valore della produzione – altri ricavi e proventi”, sull’assunto che tale posta non si riferirebbe ad un “ricavo”, bensì ad una pretesa risarcitoria nei confronti della stessa ALFA per costi di rifacimento di lavori asseritamente mal eseguiti dalla medesima società, pur in assenza di un qualsivoglia accordo o pronuncia giudiziale che la legittimi in tal senso.

***

1 - Quanto al primo motivo di impugnazione, risulta dalla documentazione prodotta in causa (ed invero è circostanza ammessa dalla stessa attrice) che l’avviso di convocazione dell’assemblea del 27 aprile 2013 è stato spedito in data 19 aprile 2013, dunque nel rispetto del termine di legge (e di statuto) di otto giorni prima dell’adunanza (cfr. art. 2479bis c.c. e art. 27.3 dello Statuto aggiornato - doc. 3 di parte convenuta).

Vale il principio che ai fini del perfezionamento del procedimento di convocazione assembleare non è al momento della ricezione dell'avviso che occorre guardare, ma a quello della sua spedizione. La questione è stata affrontata in termini definitivi, e del tutto condivisibili, dalla nota decisione delle Sezioni unite n. 23218 del 14 ottobre 2013 che ha espressamente chiarito che:

Il rispetto dell'indicato procedimento di convocazione è (…) un presupposto necessario della regolare costituzione dell'assemblea (fatta salva l'ipotesi dell'assemblea totalitaria, di cui al citato art. 2479 bis, u.c., che qui però non ricorre). Il legislatore, con la norma dispositiva (oggi divenuta suppletiva) contenuta nel citato art. 2484 c.c. (oggi art. 2479 bis, comma 1), ha inteso appunto disciplinare il procedimento di convocazione dell'assemblea, quale presupposto della regolare costituzione dell'organo chiamato ad esprimere la volontà della società, e lo ha fatto specificando sia il modo della convocazione (lettera raccomandata), sia il contenuto essenziale di essa (l'ordine del giorno, oltre ovviamente alle indicazioni di luogo e di tempo indispensabili per intervenire nell'adunanza), sia infine il termine entro cui l'avviso deve essere spedito. Ed è su quest'ultima disposizione che si deve in particolare porre attenzione. La circostanza che tanto il vecchio testo normativo dell'art. 2484, comma 1, quanto il nuovo art. 2479 bis, comma 1, facciano riferimento alla "spedizione", e non alla "ricezione", dell'avviso di convocazione, prescrivendo che essa debba intervenire con un determinato anticipo rispetto all'adunanza, non sembra lasciare spazio ad incertezze: ai fini del perfezionamento del procedimento di convocazione assembleare non è al momento della ricezione dell'avviso che occorre guardare, ma a quello della sua spedizione. (…)La sensazione che, così operando, si rischi di sacrificare eccessivamente il diritto del socio, a fronte dell'esigenza di certezza e celerità del procedimento assembleare, si stempera ove si consideri che, nella disciplina in esame, le disposizioni del codice sono espressamente di carattere derogabile (ed anzi, nella formulazione successiva alla riforma, di carattere dichiaratamente suppletivo): di modo che nulla impedisce ai soci i quali vogliano meglio tutelare il loro diritto di partecipazione informata all'assemblea di convenire, all'atto della stipulazione del contratto di società, una disciplina diversa, che faccia decorrere il termine di convocazione dall'effettiva e documentata ricezione dell'avviso di convocazione, anziché dalla sua spedizione. Quando, però, una tale o altra simile indicazione statutaria manchi, è alla disposizione di legge che occorre fare riferimento, adeguandosi al suo chiaro tenore.”

E’ certo vero che la Suprema corte nell’ambito della medesima decisione ha avuto cura di precisare che: “Nei casi estremi in cui la delicatezza e la complessità delle questioni all'ordine del giorno siano incompatibili con una troppo drastica compressione del tempo di riflessione concesso al socio può ben trovare rimedio nella richiesta di rinvio dell'adunanza. Richiesta che, in simili evenienze, sarebbe da considerare certamente legittima, non solo in forza di un'ipotizzabile interpretazione estensiva della regola dettata dall'art. 2479 bis c.c., u.c., per l'assemblea totalitaria, ma anche in base al generale principio di buona fede nei rapporti societari, alla luce del quale il rifiuto immotivatamente opposto dalla maggioranza ad una ragionevole richiesta di rinvio, proveniente dal socio incolpevolmente poco informato, ben potrebbe costituire indizio di eccesso di potere, come tale idoneo a viziare il conseguente deliberato assembleare”.

Nel caso in esame, a fronte del rispetto formale del termine, il lasso di tempo avuto a disposizione del socio (quattro giorni dal ricevimento dell’avviso di convocazione) va valutato come termine più che adeguato ed anche in concreto idoneo a permettere alla ALFA s.p.a. di partecipare con sufficiente preparazione ed informazione all’assemblea fissata per l’esame e l’approvazione del bilancio. E ciò avuto riguardo in particolare alla considerazione che dal complesso delle difese della stessa ALFA emerge che le contestazioni mosse sono relative ad una unica posta dell’attivo – in proventi ed altri ricavi - che riguarda proprio il rapporto fra le parti, dunque un rapporto ben noto al socio nel suo svolgersi e oltretutto oggetto di contestazione e di discussioni assembleari (si veda il verbale dell’assemblea del 13 dicembre 2012, ove era presente il socio ALFA, che dunque almeno da quella data deve considerarsi pienamente informato sulla vicenda relativa ai lavori aggiuntivi effettuati si richiesta del Comune di … – doc. 7 di parte convenuta). Anche all’esito di una valutazione in concreto non si ravvisa alcuna violazione del diritto del socio a giungere sufficientemente informato in sede di assemblea.

La prima doglianza appare dunque pretestuosa, al limite della temerarietà, tanto più se si considera che le fatture che costituiscono la documentazione a supporto dell’unica posta di bilancio contestata sono state emesse proprio nei rapporti con la ALFA (cfr. doc. 15 di parte attrice).

Per le medesime ragioni vanno esclusi profili di illegittimità anche con riguardo al diniego opposto alla richiesta di ALFA di rinvio dell’assemblea del 27 aprile 2013, attesa l’infondatezza in concreto dei motivi addotti a giustificazione della stessa.

L’assemblea dei soci della società consortile BETA è stata regolarmente convocata e regolarmente si è svolta in data 27 aprile 2013.

2 Il secondo motivo di impugnazione investe invece il mancato rispetto dei principi di redazione del bilancio di cui agli artt. 2423 – 2423 bis c.c.. La doglianza è fondata e ciò tenuto conto in particolare della ricostruzione della vicenda emersa dalle difese della società consortile.

La contestazione attiene – come già anticipato – alla posta di 230.745 euro alla voce “Valore della produzione – altri ricavi e proventi” che non risulta altrimenti esplicata in nota integrativa. Secondo la società attrice questa voce non corrisponderebbe ad un ricavo, ma sarebbe in realtà una pretesa di indennizzo del tutto arbitraria, in quanto determinata unilateralmente da BETA, rispetto a costi sostenuti nel corso del 2011 per la realizzazione di opere concordate fra la stessa BETA e il Comune di …. Posta che inoltre non sarebbe stata adeguatamente evidenziata nel precedente bilancio.

La società consortile BETA si è difesa precisando che si tratta di una voce dell’attivo relativa a costi sostenuti per il rifacimento di opere eseguite non a regola d’arte dai consorziati ed in particolare dal socio ALFA in relazione ad un appalto su commissione del Comune di .... I lavori, eseguiti direttamente dalla consortile, erano necessari per ottenere il collaudo dell’opera ed il rilascio dell’agibilità, e così evitare alla medesima consortile di subire gli effetti economici negativi di una eventuale escussione della fidejussione rilasciata a favore di detto Comune.

Ciò premesso, osserva il collegio che di tali costi non risulta alcuna menzione esplicativa nella nota integrativa al bilancio 2012, mentre invece se ne fa accenno in chiusura della nota integrativa del bilancio relativo all’esercizio precedente, ove si legge: “Si segnala che la perdita rilevante riportata nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2011 è dovuta essenzialmente al sostenimento dei costi necessari al rifacimento di opere eseguite in esercizi precedenti in modo non conforme a quanto richiesto dal Comune di ... per consentirne il collaudo (doc. 10).

E’ opportuno evidenziare che si tratta di una voce d’impatto non irrilevante rispetto ai numeri complessivi del bilancio chiuso al 31 dicembre 2012 (ove a fronte di 230.745 della posta contestata risulta un attivo complessivo di 714.269 e un totale patrimoni netto di soli 1.810,00 euro) e che già nell’esercizio 2011 aveva determinato – come visto – una rilevante perdita d’esercizio (di 147.675,00 a fronte di un capitale sociale di soli 15.300 euro). Risulta inoltre documentato che nel corso dell’esercizio 2012 gli amministratori di BETA hanno portato all’attenzione dell’assemblea dei soci la questione relativa a quei costi, e con delibera del 13 dicembre 2012 - non impugnata dalla socia dissenziente - l’assemblea ha deciso di addebitare alla ALFA s.p.a. tali costi, emettendo le relative fatture a carico della stessa. Si legge in quel verbale che si trattava di costi sostenuti per il rifacimento e la modifica delle predette opere di urbanizzazione, eseguiti secondo le direttive del Comune di ..., pari a complessivi 154.076,17 euro, oltre a 65.544,68 per spese di manutenzione e consumi rimasti a carico della società negli anni precedenti, che non sarebbero stati sostenuti se il Comune di ... avesse preso in consegna le opere di urbanizzazione realizzate da ALFA s.p.a..

In questo giudizio il Tribunale non può che limitarsi a prendere atto della sussistenza di una ferma e chiara contestazione in ordine non solo all’ammontare ma anche alla debenza di tali costi “ribaltati” sul socio, ma proprio sulla base di tale evidenza, non può esimersi dal censurare sotto il profilo contabile le modalità di redazione del bilancio e di inserimento di tale “ribaltamento”, dal momento che la società si è limitata ad iscrivere in conto economico una posta di 230.745 euro alla voce “altri ricavi e proventi”, senza ulteriori precisazioni in nota integrativa.

Evidente è la carenza di trasparenza e chiarezza con riguardo ad una posta , la cui rilevanza è indubbia nell’economia complessiva dei numeri del bilancio impugnato, e ciò avuto riguardo alla funzione del bilancio ed all’interesse di rilevanza pubblica che i terzi possano avere una rappresentazione il più possibile veritiera e chiara dell’effettiva situazione economico patrimoniale della società, tanto più in una situazione complessiva come quella in esame in cui addirittura la consistenza stessa del patrimonio netto può dipendere dalla tenuta di una sola posta contestata.

A parere di questo collegio era quanto meno necessario, in una situazione di tensione di rapporti fra società e socio-debitore, che la nota integrativa offrisse adeguata informazione sulla genesi e sulla natura di quel rapporto, evidenziando la sussistenza di contestazioni, oppure illustrasse le ragioni della scelta di indicare quelle somme fra i ricavi, nonostante l’oggettiva incertezza derivante dalle (già emerse) difficoltà di rapporto con il socio.

In nota integrativa nulla è detto e, invero, l’importo di euro 230.745 non risulta neppure specificato in quanto tale, risultando inserito nel totale delle poste numeriche di altri crediti.

Tale modalità di redazione del bilancio viola apertamente il dovere di chiarezza e di veridicità. Sul punto l’impugnazione deve essere dunque accolta.

Il bilancio della società CONSORTILE BETA SRL IN LIQ. relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2012 deve dunque essere dichiarato nullo nella parte relativa all’appostazione della voce di euro 230.745 alla voce “altri proventi e crediti”.

3- Spese. In considerazione dell’accoglimento solo di uno dei motivi di impugnazione, sussistono giustificati motivi per una parziale compensazione delle spese di lite fra le parti, nella misura del 30%. Spese che vengono liquidate in dispositivo sulla base delle tabelle di cui al DM n. 55/2014.

P.Q.M.

Il Tribunale di Milano, Sezione specializzata in materia di imprese, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, nella causa iscritta a ruolo al n. 63208/2013 ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

- rigetta la domanda di annullamento del delibera per irregolarità della convocazione e dello svolgimento dell’assemblea, per le ragioni esposte;

- accoglie la domanda di nullità in relazione alla voce “di euro 230.745 alla voce “altri ricavi e proventi” e per l’effetto dichiara l’invalidità del bilancio d’esercizio della società CONSORTILE BETA SRL IN LIQUIDAZIONE chiuso al 31 dicembre 2012 limitatamente alla voce “di euro 230.745 alla voce “altri ricavi e proventi”;

- condanna la società consortile convenuta alla rifusione delle spese di lite che si liquidano in complessivi euro 5.000,00 per compensi, oltre 15% spese generali, IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 16 febbraio 2017

L’Estensore

Maria Antonietta Ricci

Il Presidente

Vincenzo Perozziello

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