Autotrasporto merci - Tracciabilità flussi finanziari
L’obbligo di pagamenti tracciabili nell’autotrasporto colpisce in alcuni casi più il professionista che non ha segnalato la violazione che il soggetto che l’ha commessa. Lo ha confermato ieri il sottosegretario all’Economia, Enrico Zanetti, rispondendo in commissione Finanze della Camera a un’interrogazione del deputato Giulio Cesare Sottanelli (ma non ci saranno iniziative per ovviare al problema). La questione si pone dal 12 novembre scorso, data di entrata in vigore della legge di conversione del Dl 133/2014:?il comma 4 dell’articolo 32-bis prevede l’obbligo di pagamenti tracciabili per tutta la filiera dei trasporti per i corrispettivi di prestazioni rese in adempimento di un contratto di trasporto merci su strada. Per le sanzioni la norma rinvia all’articolo 51 del Dlgs 231/2007 : così si può fruire dell’oblazione pagando il 2% dell’importo trasferito, cui non si applica il minimo dei 3mila euro che vale invece per il professionista.
Fonte: Il Sole 24 ore, 12 dicembre 2014, pg. 44
La norma:
4. Al fine di assicurare la tracciabilita' dei flussi finanziari finalizzata alla prevenzione delle infiltrazioni criminali e del riciclaggio del denaro derivante da traffici illegali, tutti i soggetti della filiera dei trasporti provvedono al pagamento del corrispettivo per le prestazioni rese in adempimento di un contratto di trasporto di merci su strada, di cui al decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, utilizzando strumenti elettronici di pagamento, ovvero il canale bancario attraverso assegni, bonifici bancari o postali, e comunque ogni altro strumento idoneo a garantire la piena tracciabilita' delle operazioni, indipendentemente dall'ammontare dell'importo dovuto. Per le violazioni delle disposizioni di cui al presente comma si applicano le disposizioni dell'articolo 51, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni)).
Ultimo aggiornamento: 12.12.2014