Associazione in partecipazione: la persona fisica non può apportare la sua attività di lavoro
Con riferimento al contratto di associazione in partecipazione, a seguito delle modifiche introdotte dal "Jobs act", se l'associato è una persona fisica, il suo apporto non può consistere, nè in tutto nè in parte, nella prestazione di attività lavorativa.
Più precisamente, il D.Lgs. 15 giugno 2015, numero 81, ha disposto, con l'articolo 53, comma 1, lettera a), la modifica dell'articolo 2549, comma 2, c.c., e con l'art.53, comma 1, lett. b), l'abrogazione del comma 3 dell'art. 2549, c.c.
Di conseguenza il nuovo testo dell'articolo 2459 del codice civile è il seguente:
Art. 2549. (Nozione). Con il contratto di associazione in partecipazione l'associante attribuisce all'associato una partecipazione agli utili della sua impresa o di uno o piu' affari verso il corrispettivo di un determinato apporto.
Nel caso in cui l'associato sia una persona fisica l'apporto di cui al primo comma non puo' consistere, nemmeno in parte, in una prestazione di lavoro.
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Ultimo aggiornamento: 25 giugno 2015