Assegnazione della casa coniugale e successivo venir meno delle condizioni dell'assegnazione
Cassazione, sentenza 22 luglio 2015, n. 15367, sez. I civile
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - ABITAZIONE - Assegnazione della casa familiare - Alienazione dell'immobile - Opponibilità dell'assegnazione al terzo acquirente - Successivo venire meno delle condizioni di assegnazione - Azione ordinaria di accertamento del terzo acquirente - Ammissibilità - Diritto dell'acquirente al pagamento dell'indennità per illegittima occupazione - Decorrenza - Fattispecie.
Ai sensi dell'art. 6, comma 6, della l. n. 898 del 1970 (nel testo sostituito dall'art. 11 della l. n. 74 del 1987), il provvedimento di assegnazione della casa familiare al coniuge (o al convivente) affidatario di figli minori (o maggiorenni non autosufficienti) è opponibile - nei limiti del novennio, ove non trascritto - anche al terzo acquirente dell'immobile, ma solo finché perdura l'efficacia della pronuncia giudiziale, sicché il venire meno del diritto di godimento del bene (nella specie, perché la prole è divenuta maggiorenne ed economicamente autosufficiente) legittima il terzo acquirente dell'immobile, divenutone proprietario, a proporre un'ordinaria azione di accertamento al fine di conseguire la declaratoria di inefficacia del titolo e la condanna degli occupanti al pagamento della relativa indennità di occupazione illegittima, con decorrenza dalla data di deposito della sentenza di accertamento.