Appunti in tema di riforma del condominio
APPUNTI IN MATERIA DI RIFORMA DEL CONDOMINIO
La normativa - La legge 11 dicembre 2012 n. 220 reca «Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici».
Entrata in vigore - La legge citata entra in vigore il 18 giugno 2013.
Infatti la norma transitoria contenuta nell'art. 32 della legge sopra citata stabilisce che le nuove disposizioni abbiano vigenza «dopo sei mesi dalla data» della loro pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, avvenuta il 17 dicembre 2012 .
Responsabilità dell'acquirente di un immobile in condominio - L’art. 63, quarto comma, disp. att. cod. civ., ribadisce la regola in virtù della quale «chi subentra nei diritti di un condomino è obbligato, solidalmente con questo, al pagamento dei contributi relativi all’anno in corso e a quello precedente».
E' fatto salvo il diritto di regresso per l'acquirente che abbia pagato contributi dovuti dal cedente.
Responsabilità del cedente un immobile in condominio - L’art. 63, ultimo comma, disp. att. cod. civ., stabilisce che «chi cede diritti su unità immobiliari resta obbligato solidalmente con l’avente causa per i contributi maturati fino al momento in cui è trasmessa all’amministratore copia autentica del titolo che determina il trasferimento del diritto».
E' fatto salvo il diritto di regresso per il cedente che abbia pagato contributi dovuti dall'acquirente.
Il Registro di anagrafe condominiale - L’art. 1130, n. 6, cod. civ., attribuisce all’amministratore il compito di «curare la tenuta del registro di anagrafe condominiale contenente le generalità dei singoli proprietari e dei titolari di diritti reali e di diritti personali di godimento, comprensive del codice fiscale e della residenza o domicilio, i dati catastali di ciascuna unità immobiliare…», e di eseguire le variazioni dei suddetti dati, che devono essere comunicate all’amministratore in forma scritta entro sessanta giorni.
Allegazione del Regolamento condominiale al Registro dei verbali delle assemblee - L'art. 1138, terzo comma, c.c., prevede che il regolamento, una volta approvato dall’assemblea, deve essere «allegato al registro indicato dal n. 7 dell’art. 1130», ossia al registro dei verbali delle assemblee .
L'illiceità del divieto di possedere o detenere animali domestici –Il quinto comma dell'art. 1138, c.c., stabilisce che «le norme del regolamento non possono vietare di possedere o detenere animali domestici».
La trascrizione a favore o contro un condominio – L'art. 2659, c.c., consente di trascrivere a favore o contro il condominio (e non più pro quota a favore o contro i singoli proprietari delle unità immobiliari in condominio).
Pertanto gli atti relativi ai cosiddetti beni comuni censibili (ad esempio, l’alloggio del portiere) potranno essere trascritti a favore o contro il condominio (e non più pro quota a favore o contro i singoli proprietari delle unità immobiliari in condominio); l'ipoteca per il recupero dei contributi condominiali non versati ed il relativo pignoramento potranno essere rispettivamente iscritti e trascritti a favore o contro il condominio (e non più pro quota a favore o contro i singoli proprietari delle unità immobiliari in condominio).
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