Applicabilità dell'art. 2929 bis, c.c., agli atti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della stessa norma
Trib. Ordinario Ferrara, sez. Civile, ord. 10 novembre 2015, n. 3265
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI FERRARA
Sezione Civile
N.R.G. 3265/2015
Il Tribunale Ordinario di Ferrara, in composizione collegiale, in persona dei magistrati
dott. Roberto Vignati Presidente
dott.ssa Sonia Porreca Relatore
dott. Caterina Arcani Componente
designato alla trattazione del procedimento cautelare avente N.R.G. 3265/2015
proposto da TIZIO(reclamante)
nei confronti di
CASSA RISPARMIO X (reclamato)
avente ad oggetto: reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. nei confronti del provvedimento reso dal Tribunale di Ferrara in data 29.9.2015 nell'ambito del procedimento N. 231/2015 R.E.;
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 10 novembre 2015,
OSSERVA
Con il presente reclamo TIZIO ha inteso censurare l'ordinanza resa in data 29.9.2015 con la quale il G.E. del Tribunale di Ferrara ha rigettato l'istanza ex art. 624 c.p.c. avanzata dal predetto odierno reclamante di sospensione dell'esecuzione intrapresa a suo carico da X s.p.a. con il pignoramento notificato in data 8.7.2015 e trascritto il successivo 6.8.2015.
La questione posta dal reclamante ruota attorno alla ritenuta inapplicabilità dell'art. 2929 bis c.c. alla procedura esecutiva in oggetto, involgente l'intero compendio immobiliare di TIZIO e ciò sul presupposto della dedotta operatività del vincolo di destinazione impresso dal debitore fino all'anno 2022 sui propri beni immobili ex art. 645ter c.c. con atto a rogito del Notaio ROMOLO ROMANI in data 11.3.2015 e trascritto il 17.3.2015.
Il reclamante, in sostanza, insiste nel sostenere che l'art. 2929 bis c.c., che consente al creditore munito di titolo di procedere esecutivamente con il pignoramento anche su beni del debitore che siano stati oggetto di atti dispositivi idonei a pregiudicare la garanzia patrimoniale (lasciando alla successiva ed eventuale fase di opposizione il completo dispiegamento nel merito dell'azione revocatoria), non sarebbe applicabile alla fattispecie in esame poiché l'inizio della procedura esecutiva, cui l'art. 23, comma 6, D.L. n. 83/2015 conv. in L. n. 132/2015 collega l'entrata in vigore della nuova norma in esame, sarebbe da identificare nella notifica dell'atto di precetto, che è atto prodromico al pignoramento: poiché nel caso di specie il titolo esecutivo e il precetto sono stati unitamente notificati in data 16.6.2015, ovvero in epoca anteriore all'entrata in vigore (in data 27.6.2015) del DL. n. 83/2015 cit., l'art. 2929 bis c.c. non troverebbe applicazione, circostanza da cui discenderebbe l'impignorabilità del compendio immobiliare staggito, in quanto sottoposto al vincolo di destinazione ex art. 2465 ter c.c. nel marzo 2015.
La tesi sostenuta dal reclamante, già respinta dal primo giudice con argomentazione ampia ed esaustiva, è errata in diritto e non può pertanto che essere disattesa. È, infatti, pacifico ed incontroverso in diritto che l'atto iniziale della procedura esecutiva coincide con il pignoramento: in questo senso, chiaro e inequivoco è (da sempre) il disposto di cui all'originario art. 491 c.p.c., mai oggetto di alcuna modifica legislativa. Nel caso di specie, la procedura esecutiva intrapresa da X è iniziata con il pignoramento notificato al debitore in data 8.7.2015 e successivamente trascritto in data 6.8.2015.
Poiché l'art. 23, comma 6, D.L. n. 83/2015 conv. in L. n. 132/2015 stabilisce espressamente che l'art. 2929 bis c.c. "si applica esclusivamente alle procedure esecutive iniziate successivamente alla data di entrata in vigore del decreto", è del tutto evidente che la presente procedura esecutiva, pendente dal luglio/agosto 2015, rientra tra quelle per le quali piena operatività spiega il disposto della nuova norma di cui all'art. 2929 bis cc. cit., norma che — come detto — consente di rendere immediatamente espropriabili beni che il debitore, successivamente al sorgere del credito, abbia sottoposto a vincoli di indisponibilità o di alienazione a titolo gratuito. Non vi è, dunque, alcuna violazione del principio di irretroattività della legge nell'applicazione della norma in esame: trattandosi di norma processuale è, anzi, proprio la corretta applicazione del principio generale del tempus regit actum ciò che conduce alle conclusioni assunte dal primo giudice nel provvedimento qui reclamato. Né, d'altro canto, può seriamente porsi alcuna questione di legittimo affidamento violato in capo al debitore che ha stipulato l'atto di vincolo dei propri beni: è appena il caso di evidenziare, infatti, che la norma qui in discussione — correttamente applicata, cosi come legislativamente previsto, ad una procedura esecutiva già pendente in epoca anteriore alla sua entrata in vigore — non determina dì per sé alcuna lesione del diritto di proprietà, che, infatti, il debitore esecutato ben potrà far valere nell'eventuale giudizio di opposizione, ove le ragioni di merito (inerenti la ritenuta validità ed efficacia dell'atto di vincolo e la sua conseguente opponibilità al creditore procedente) troveranno compiuto e definitivo ingresso.
Il reclamo in esame va, dunque, respinto. Le spese di lite seguono la soccombenza,
P.Q.M.
- rigetta il reclamo;
- condanna TIZIO a rifondere a X s.p.a. le spese di lite, che liquida ex DM 55/2014 in complessive E 1.000,00 per compensi professionali, oltre spese forfettarie, tributi e contributi come per legge.
Si dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R, n. 115/2002, come mod, dall'art. 1, comma 17, L. 228/2012.
Così deciso in Ferrara nella camera di consiglio del 10/11/2015,
IL PRESIDENTE
chili. Roberto Vignoti
IL GIUDICE ESTENSORE
dott.ssa Sonia Porreca