APE: le novita' dal 12 luglio 2013
Novità in materia di Attestato di Prestazione Energetica in vigore al 12 luglio 2013:
1) entra in vigore il Dpr 75/2013, che prevede i requisiti dei professionisti e delle società che potranno sottoscrivere l'Ape;
2)entra in vigore il Dpr 74/2013, che determina le regole su controllo e manutenzione degli impianti termici;
3) l' Ape (che dal 6 giugno 2013 sostituisce l'Ace ai sensi del Decreto Legge 63/2013) deve essere rilasciato:
- nel caso di nuova costruzione o di ristrutturazioni importanti, al termine dei lavori da chi li ha effettuati;
- in caso di vendita o locazione, dal proprietario dell'immobile;
4) l'Ape deve essere sottoscritto da un professionista abilitato o da una società, come le Esco (società specializzate nei servizi per il risparmio energetico), gli enti pubblici, le società di ingegneria e tutte quelle che hanno al proprio interno un tecnico abilitato.
Il professionista si considera tecnico abilitato se in possesso di una laurea tecnica o di un diploma sempre di natura tecnica; deve disporre di un certificato che attesti l'esperienza nella progettazione di edifici e di impianti; il professionista non deve essere in conflitto d'interesse (coniuge o parenti sino al quarto grado; tecnici coinvolti nella progettazione e realizzazione dell'edificio da certificare o che hanno o hanno avuto un coinvolgimento diretto o indiretto con i produttori dei materiali utilizzati).
5) sono previste le seguenti sanzioni:
-il certificatore che rilascia un Ape non conforme rischia una sanzione da 700 a 4.200 euro di multa, oltre alla segnalazione all'Ordine di appartenenza per i provvedimenti disciplinari;
- il direttore lavori che al termine degli stessi non presenta al Comune l'Ape rischia una sanzione da 1.000 ai 6.000 euro; - il costruttore ed il proprietario rischiano da 3.000 a 18.000 euro);
- in caso di assenza delle informazioni energetiche nell'annuncio di vendita o affitto dell'immobile, rischia da 500 a 3.000 euro.