AGIBILITA' - OBBLIGO DI CONSEGNA - DISPONIBILITA'
* Cassazione, sentenza 1° agosto 2023, n. 23370, sez. II civile
CONTRATTI – VENDITA - Immobiliare - Contratto preliminare - Relativo a un immobile abusivo - Domanda di sanatoria - Presentazione - Rifiuto di stipulare il definitivo - Legittimità - Esclusione.
Il venditore ha, in generale, l'obbligo di reperire e consegnare il certificato di agibilità, quale requisito per la usufruibilità e commercializzazione futura del bene, non potendo altrimenti considerarsi adempiente rispetto alle obbligazioni nascenti dal contratto. Proprio la riconducibilità di tale omissione nella categoria dell'inadempimento, porta a ritenere che l'oggetto sia disponibile e che quindi l'acquirente possa rinunciarvi ovvero non possa contestare la sua mancanza tutte le volte in cui abbia manifestato l'intenzione di non considerare la sua consegna decisiva per l'acquisto dell'immobile