Agevolazioni fiscali per le vendite giudiziarie di immobili per il periodo 16 febbraio 2016 – 31 dicembre 2016
L'art. 16 del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, nel testo risultante dalla Legge di conversione numero 49 del giorno 8 aprile 2016, prevede disposizioni agevolative per le vendite giudiziarie di immobili.
In particolare, detta norma stabilisce quanto segue:
- acquisti effettuati da imprese: gli atti e i provvedimenti recanti il trasferimento della proprietà o di diritti reali su beni immobili emessi, a favore di soggetti che svolgono attività d'impresa, nell'ambito di una procedura giudiziaria di espropriazione immobiliare di cui al libro III, titolo II, capo IV, del codice di procedura civile, ovvero di una procedura di vendita di cui all'articolo 107 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono assoggettati alle imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 euro ciascuna a condizione che l'acquirente dichiari che intende trasferirli entro due anni.
Ove non si realizzi la condizione del ritrasferimento entro il biennio, le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono dovute nella misura ordinaria e si applica una sanzione amministrativa del 30 per cento oltre agli interessi di mora di cui all'articolo 55, comma 4, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro; dalla scadenza del biennio decorre il termine per il recupero delle imposte ordinarie da parte dell'amministrazione finanziaria.
L'agevolazione sembra riguardare tutte le tipologie di immobili: infatti, la norma non prevede alcuna distinzione al proposito.
E' previsto l'obbligatorietà della dichiarazione ad opera dell'acquirente di voler trasferire il bene acquistato entro due anni; in caso di mancato ritrasferimento nel biennio trovano applicazione le sanzioni indicate nella norma sopra riprodotta.
- acquisti effettuati da soggetti che non svolgono attività di impresa: gli atti e i provvedimenti recanti il trasferimento della proprietà o di diritti reali su beni immobili emessi nell'ambito di una procedura giudiziaria di espropriazione immobiliare di cui al libro III, titolo II, capo IV, del codice di procedura civile, ovvero di una procedura di vendita di cui all'articolo 107 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, a favore di soggetti che non svolgono attività d'impresa sono assoggettati alle imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 euro ciascuna sempre che in capo all'acquirente ricorrano le condizioni di cui alla nota II-bis) all'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n.131. In caso di dichiarazione mendace nell'atto di acquisto, ovvero di rivendita nel quinquiennio dalla data dell'atto, si applicano le disposizioni indicate nella predetta nota.
La disposizione agevolativa riguarda solo gli acquisti delle prime case.
- Limiti temporali di efficacia della disposizione agevolativa - Le disposizioni agevolative sopra citate si applicano agli atti emessi dal 16 febbraio 2016 (data di entrata in vigore del decreto legge) fino al 31 dicembre 2016.