Adeguamento tardivo dello statuto di cooperativa
In ordine alla tardivo adeguamento dello statuto della cooperativa alla riforma del diritto societario si è precisato che - fatta salva la necessaria attenzione alla posizione degli amministratori e dei sindaci, ove si voglia evitare che l’inerzia durante il periodo transitorio determini responsabilità a loro carico - "la riforma costituisce, anche per le società esistenti, una semplice opportunità, e non anche un dovere.
Ogni decisione in merito all’an dell’adeguamento, oltre che al quomodo, costituisce per ogni società una decisione libera, e quindi meramente facoltativa, anche laddove, ricorrendo i presupposti per l’applicazione degli artt. 223-bis comma 1 e 223-duodecies comma 1 disp. att. e trans. (19) c.c., il legislatore ha previsto la specifica sanzione dell’inefficacia delle clausole statutarie non uniformate entro il temine del periodo transitorio ed in contrasto con le nuove norme inderogabili (oltre che la perdita delle agevolazioni fiscali per le società cooperative).
L’onere giuridico, infatti, non intacca la sfera di libertà del soggetto, condizionandola soltanto esternamente.
La vera posta in gioco per le società esistenti, allora, non è tanto quella di addivenire entro il termine del periodo transitorio ad un qualsiasi, anche frettoloso e mal ponderato adeguamento, gettando se stesse al di là di una sorta di ostacolo fissato dal legislatore, quanto quella di cogliere la mutata sensibilità del diritto societario e, con essa, la “sostanza” della riforma, attendendo tutto il tempo che risulterà necessario perché - grazie al lavoro degli interpreti e delle categorie professionali, tra le quali la categoria notarile è chiamata dal legislatore, oltre che dalla propria tradizione e competenza, a svolgere un ruolo di primo piano - lo statuto che regolerà nel futuro la
società costituisca per la società stessa e per i suoi soci un tangibile ed apprezzabile salto qualitativo, la cui adozione, lungi dal costituire un costo, rappresenti una rilevante semplificazione del funzionamento dell’impresa, se non anche un vantaggio competitivo rispetto alle imprese concorrenti, e quindi un risparmio" (Consiglio Nazionale del Notariato, Studio n. 5166, IL MANCATO ADEGUAMENTO DEGLI STATUTI SOCIETARI ALLA RIFORMA, Approvato dal Consiglio Nazionale l’11 giugno 2004).
Anche sul sito della Camera di Commercio di Macerata si legge: "il termine ultimo per l'adeguamento era il 31.03.2005 (art. 111 septies e art. 223 duodecies disp. att. cod.civ.). Tuttavia la conseguenza del mancato adeguamento nei termini è l'applicabilità, dopo il 31.3.2005, delle disposizioni inderogabili di legge e l'impossibilità di utilizzare le maggioranze semplificate previste dall'art. 223-duodecies, oltre, naturalmente, alla perdita dei benefici fiscali connessi all'iscrizione nell'Albo".
Sul punto possono essere consultati i seguenti approfondimenti:
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